La dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina è un negozio unilaterale mediante il quale lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo con effetto retroattivo. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra (la dichiarazione di nomina è un atto recettizio) parte entro tre giorni dalla stipulazione, salvo che le parti abbiano stabilito uno termine differente. Peraltro, ai fini fiscali, se la nomina è effettuata oltre il terzo giorno si considera come se lo stipulante avesse acquistato in proprio e rialienato al terzo, con un doppio passaggio di proprietà e con i correlativi maggiori oneri.
La nomina del terzo esplica la sua efficacia se lo stipulante è legittimato ad imputare al terzo il rapporto contrattuale. La mancanza del potere rappresentativo comporta l’inefficacia della nomina, la quale può tuttavia essere accettata dal terzo. Questa accettazione è intesa come una ratifica, in quanto supplisce all’originario difetto del potere rappresentativo dello stipulante.
La dichiarazione di nomina e l’accettazione sono negozi che servono ad integrare il contratto per ciò essi devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.

Effetti della nomina e della mancata nomina

A seguito della nomina fatta dal soggetto il terzo acquista la posizione di parte sostanziale del rapporto a far data dalla stipulazione del contratto. Nei confronti del prominente il nominato assume tutti i diritti e io gli scaturenti dal contratto.Il nominato non potrà, invece, opporre le eccezioni attinenti al suo rapporto con lo stipulante, rispetto al quale il promittente rimane estraneo.
In applicazione delle regole sulla cessione del contratto lo stipulante è tenuto a garantire la validità del contratto ma non anche la solvenza del promittente.
Se invece lo stipulante rinuncia all’esercizio della riserva di nomina, oppure questa è inefficace il rapporto si costituisce definitivamente tra le parti originarie ossia tra stipulante e prominente. In ciò il contratto per persona da nominare differisce dal contratto concluso dal falsus procurator, che in mancanza di ratifica rimane inefficace
Il rapporto intercorrente tra stipulante e terzo nominato può avere cause diverse. Può trattarsi di un rapporto di mandato o di qualsiasi altro contratto col quale lo stipulante utilizzi un affare concluso nel proprio interesse. Nei confronti del terzo, lo stipulante dovrà rispondere secondo i termini dell’impegno assunto, e in generale dovrà ritenersi responsabile se il terzo consegue una posizione contrattuale diversa da quella prevista.

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