I contratti a prestazioni corrispettive sono detti anche sinallagmatici comprendono principalmente: i contratti di scambio, i contratti di concessione in godimento e di servizi a titolo oneroso (locazione, lavoro subordinato, ecc.) in cui la prestazione di una parte è compensata dalla controprestazione dell’altra. .

I contratti a prestazioni corrispettive sono caratterizzati dal fatto che:

a) Il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione (vi è, dunque, prestazione e controprestazione).

b) Tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività ( sinallagma) che consiste in una interdipendenza fra esse, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dell’altra parte.

Infatti, la corrispettività comporta normalmente l’interdipendenza delle prestazioni. L’interdipendenza esprime in generale il condizionamento di una prestazione all’altra. Al riguardo si è soliti distinguere tra sinallagma genetico e sinallagma funzionale.

a) Il sinallagma genetico: indica l’interdipendenza iniziale delle prestazioni; cioè il reciproco nesso di interdipendenza sussiste al momento della conclusione del contratto. La mancanza del sinallagma genetico per impossibilità originaria della prestazione dà luogo alla nullità dell’intero contratto.

b) Il sinallagma funzionale: indica l’interdipendenza delle prestazioni nell’attuazione del contratto, nel senso che una parte può rifiutarsi di eseguire la prestazione se l’altra parte non esegue la propria.

Il principio dell’interdipendenza può entro certi limiti essere derogato dalle parti. Al riguardo si può fare riferimento ad una clausola molto nota che è la clausola solve et repete (ovvero exceptio solutionis) per cui il soggetto su cui grava un obbligo non può esimersi dall’adempimento della prestazione né ritardarla opponendo eccezioni che magari avrebbe il diritto di avanzare se non ci fosse stata questa clausola.

Un punto concordemente ammesso in dottrina è che la corrispettività non si identifica con l’onerosità. Non basta il dato dell’esistenza di prestazioni a carico delle due parti per identificare in nesso di corrispettività.

Qualche difficoltà sorge quando si vuole puntualizzare esattamente il significato del nesso che intercorre tra prestazione e controprestazione.

Secondo una prima definizione vi è corrispettività quando ciascuna prestazione è causa dell’altra.

Secondo un’altra formula la corrispettività consisterebbe nell’ interdipendenza delle prestazioni. Tuttavia si potrebbe obiettare a questa formula che l’interdipendenza è una regola che consegue alla corrispettività delle prestazioni.

Inoltre, l’interdipendenza non è una regola esclusiva dei contratti a prestazioni corrispettive e non può quindi servire a identificare il concetto di corrispettività.

Quale vincolo di reciproco condizionamento l’interdipendenza si riscontra, infatti, in tutti contratti in cui la prestazione di ciascuna parte assume un’importanza determinante per la realizzazione della causa del contratto. Così, ad esempio, nel contratto di società, che certamente non è a prestazioni corrispettive, la prestazione di ciascuno dei soci può essere talmente importante per l’economia del contratto da condizionare la attuazione del programma sociale e da condizionare le prestazione del gli altri.

Altra formula intende la corrispettività come nesso di reciprocità tra prestazioni.

Nozione distinta rispetto alla corrispettività è quella dell’equivalenza delle prestazioni.

Si devono distinguere due tipi di equivalenza:

L’ equivalenza oggettiva: indica che il valore economico di una prestazione corrisponde al valore dell’altra. Questa equivalenza non è un requisito necessario dei contratti di scambio nè in generale nei contratti a titolo oneroso. Le parti sono, infatti, generalmente libere di determinare l’entità della prestazione e della controprestazione.

L’equivalenza soggettiva: indica l’equilibrio iniziale di valori quale risulta fissato le singole in contratti. Questa concreta equivalenza delle prestazioni è rilevante soprattutto quando una prestazione deve essere ridimensionata in relazione alla parziale inesattezza o impossibilità della controprestazione.

Ad esempio la riduzione del prezzo per i vizi della cosa deve avvenire in maniera proporzionale alla diminuzione del valore del bene in modo da rispettare l’iniziale equilibrio delle prestazioni fissato il contratto.

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