L’interpretazione, inoltre, si differenzia radicalmente dall’integrazione.

L’interpretazione ha come suo fine quello di chiarire il significato delle disposizioni negoziali usate dalle parti (mediante l’applicazione di particolari regole predeterminate dal codice).

L’integrazione è diretta ad applicare al contratto una disciplina di provenienza aliena, una disciplina extranegoziale (ossia non voluta, nè espressamente nè tacitamente dalle parti). L’alienità della disciplina integrativa, comunque, non comporta il venir meno della contrattualità del vincolo che lega le parti che, pertanto, continuano ad essere unite da un vincolo che è pur sempre espressione di autonomia negoziale, anche se, per taluni aspetti “limitato” proprio dalle disposizioni integrate.

L’integrazione, inoltre, normalmente presuppone la presenza di una la lacuna del regolamento contrattuale non suscettibile di essere colmata mediante il ricorso alle regole legali di interpretazione. Per lacuna contrattuale si intende un vuoto del contenuto dell’accordo, cioè la mancanza della previsione delle parti con riguardo ad un aspetto del rapporto.

Non di meno, talvolta l’effetto integrativo si verifica anche in assenza di una lacuna negoziale ed in particolare ciò avviene nei casi in cui la legge prevede l’inderogabilità di alcune disposizioni poste a presidio di interessi generali o dell’ordine pubblico.

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