Fondamento della surrogazione

Procedendo ad un’analisi più approfondita dell’art. 1203 terzo comma c.c., non possiamo non notare alcune incon­gruenze; infatti, il richiamo all’interesse che il debitore avrebbe a soddisfare il debito. è a dir poco superfluo poiché non è possibile che ci sia un debitore che non abbia interesse a pagare il debito.

Allora, dobbiamo ritenere che il soggetto che deve “avere interesse,. in base all’art. 1203 c.c., non è, evidentemente, colui che si è obbligato (il debitore), ma UN TERZO che per qualche motivo è tenuto a pagare il creditore pur non essendo “obbli­gato”.

È questa la tesi che il GRASSO sostiene, ma per fare ciò è necessario prima approfondire il discorso relativo alla struttura della surrogazione.

Il fondamento della surrogazione sta in un pagamento che NON ES1INGUE l’intera obbligazione; se l’obbligazione, infat­ti, si estinguesse, non potrebbe aversi surrogazione, e quindi una persistenza del debito.

Siamo in presenza cioè di una ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO ma, al contempo, di una mancata attuazione DELL’OBBLIGO.

In altri termini: potrebbe il credito re impedire l’estinzione del rapporto obbligatorio se la “solutio» venisse effettuata dal suo debitore? Certamente no.

Infatti quando l’attuazione del contenuto dell’obbligo coin­cide con l’attuazione del diritto di credito, si verifica la necessaria estinzione del rapporto obbligatorio, cosa che capita quando il pagamento viene effettuato dal debitore.

Nella surrogazione, quindi, non vi è estinzione del rapporto obbligatorio perché il pagamento non attua il contenuto dell’obbligo, ma serve solo ad attuare il diritto di credito, ed è proprio la mancata estinzione dell’obbligo che permette a colui che ha pagato di sostituirsi al creditore (surrogazione).

Precisazione del principio in preceden­za individuato

Siamo giunti quindi alla conclusione che la surrogazione ha il suo fondamento nella mancata estinzione dell’obbligo, o meglio nella mancata attuazione dello stesso.

Detto ciò, tuttavia, non si esaurisce il discorso relativo ,al fondamento della surrogazione, il quale rende necessaria un’ulteriore precisazione:

la surrogazione si giustifica se l’estinzione del debito non consegue in via diretta ed immediata al pagamento del terzo; quindi per aversi surrogazione, il terzo che paga non deve estinguere l’obbligo in via diretta ed immediata; se ciò accadesse, infatti, in cosa si surrogherebbe il debitore adem­piente?

 

Conferma del principio precedente alla luce dell’art. 1202 c.c.

Parrebbe apparentemente in contrasto con quest’ultima specificazione, il disposto dell’art. 1202 cc: <,il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il debito, PUÒ SURROGARE IL MUTUANTE nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo».

La contraddizione è evidente: ci troviamo di fronte ad un pagamento che, in quanto sicuramente effettuato dal debitore, estingue l’obbligo, attuando, quindi il suo contenuto.

Come. è possibile, in altri termini, che la surrogazione (prevista dal’art. 1202 c.c.) possa conseguire ad un pagamento che, in quanto effettuato dal debitore, non può non estinguere l’obbligo?

IN REALTÀ la fattispecie di cui all’art. 1202 c.c. ha carattere eccezionale; ci troviamo cioè di fronte ad un caso in cui la mancata estinzione dell’obbligazione dipende esclusivamente dalla volontà del debitore a cui la legge conferisce, appunto ECCEZIONALMENTE, tale possibilità.

In particolar modo, nel caso in esame il debitore prende a prestito dei soldi (mutuo) al fine di pagare il debito, ed all’atto del pagamento dovrà dichiarare tale circostanza, chiarendo così che con quell’atto sta impegnando non il proprio patrimo­nio, ma quello di un altro soggetto, di un altro centro di interessi.

Evidentemente nella fattispecie in esame la surrogazione è possibile proprio perché il pagamento effettuato dal debitore. in quanto imputabile a patrimonio diverso dal proprio. non avrà estinto l’obbligo in via diretta ed immediata (tesi questa da noi precedentemente sostenuta, e di cui tale disciplina costitu­isce quindi una conferma).

Superamento di alcune obiezioni

Il discorso fin qui svolto lascia dubitare della validità della soluzione adottata dalla dottrina dominante relativa all’ambito di applicabilità dell’art. 1203 terzo comma c.c.

Infatti, se è vero che il condebitore solidale che paga è un debitore, e quindi il suo pagamento è un adempimento che non può non attuare il contenuto dell’ obbligo; e se è vero che per aversi surrogazione è necessario che si sia in presenza di un pagamento inidoneo all’estinzione del debito, con il pagamento del debitore ci troveremo di fronte ad una situazione diversa da questa, quindi incompatibile con la surrogazione.

Prima tuttavia di spiegare i meccanismi attraverso i quali la struttura delle obbligazioni solidali si rende incompatibile con la surrogazione, preoccupiamoci di replicare ad alcune consi­derazioni.

Parte della dottrina ha ritenuto che la surrogazione abbia comunque luogo in seguito al pagamento del condebitore solidale. poiché la prestazione di quest’ultimo (obbligato per l’intero), sortirebbe l’effetto di estinguere il debito (quindi di attuare il contenuto dell’obbligo) PERLA SUA PARTE,laddove PER LE PARTI RIMANENTI, cioè per le quote spettanti agli altri condebitori, il pagamento avrebbe solo l’effetto di realizzare il diritto di credito,ma non di attuare il contenuto dell’obbligo, e quindi di estinguerlo.

IN REALTÀ tale obiezione si fonda su una piuttosto super­ficiale valutazione del meccanismo della solidarietà.

L’obbligazione solidale infatti, si caratterizza per il fatto che ciascuno è tenuto verso il creditore (nei rapporti esterni, quindi), per l’intero; per questo motivo il fatto che nei rapporti interni rapporto obbligatorio possa dividersi, non ha alcun rilievo.

Non può distinguersi allora tra adempimento di tutto ciò che incombe sul condebitore solidale adempiente, e adempimento di ciò che, invece, incombe sugli altri condebitori, non adem­pienti.

Quest’affermazione contrasterebbe infatti con la pressoché pacifica constatazione del fatto che ogni debitore è tenuto per l’intero, e che, dunque, nei rapporti esterni il rapporto obbligatorio non si divide in nessuna parte.

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