La surrogazione è una forma di successione nel diritto del creditore. Essa è riconosciuta nei soli casi previsti dalla legge, poiché impedisce l’estinzione dell’obbligazione pur essendo stata adempiuta la prestazione al creditore.

La disciplina codicistica prevede tre forme di surrogazione:

per volontà del creditore (art. 1201 c.c.);

per volontà del debitore (art. 1202 c.c.);

la surrogazione legale (art. 1203 c.c.).

In merito a quest’ultima forma, l’art. 1203 c.c., al terzo comma, dichiara che «la surrogazione ha luogo di diritto … a vantaggio di colui che. essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo».

Chi è colui che, essendo tenuto con altri, o per altri, al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo?

La dottrina dominante ritiene che costui sia il debitore solidale, poiché è il debitore solidale che è tenuto con altri al pagamento del debito e che dopo aver pagato può surrogarsi, se vuole, nella posizione del creditore soddisfatto.

Viceversa, colui che è tenuto per altri al pagamento è, secondo la dottrina dominante, il fideiussore.

Il problema si pone nel momento in cui si mette a confronto la nonna di cui all’art. 1203 c.c., con quella di cui all’art. 1299 c.c. (AZIONE DI REGRESSO) la quale, in tema di OBBLIGAZIO­NI SOLIDALI, dice che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori SOLTANTOLA PARTE DICIASCUNO DI ESSI.

Il problema è: l’azione che esercita il condebitore solidale che ha pagato, surrogandosi, è la medesima azione di regresso di cui all’art.1299 C.c.?

Parte della dottrina ritiene di sì, deducendone che l’art.1203 C.c. non faccia altro che richiamare l’azione di regresso. Tale tesi non può condividersi.

IN REALTÀ la differenza tra i due istituti è netta: immaginia­mo che uno dei condebitori solidali, paghi al creditore l’intero, egli potrà agire in via di regresso nei confronti degli altri condebitori.

QUESTI ULTIMI SARANNO A LORO VOLTA OBBLIGATI SOLIDALMENTE nei confronti di chi ha pagato? Certamente no; questo perché l’art. 1299 c.c. conferisce a colui che ha pagato il diritto di ripetere dai condebitori solola PARTEdi ciascuno di essi.

Nell’ipotesi della surrogazione, invece, colui che ha pagato, si SURROGA, si SOSTITUISCE, al creditore, utilizza quindi il diritto di credito originario con tutte le garanzie che lo accompagnano, quindi anche col vincolo della solidarie­tà.

Di fronte a tali constatazioni, parte della dottrina ha ritenuto però che il debitore solidale che ha pagato possa dunque avere a disposizione due strumenti alternativi per ottenere la reinte­grazione della prestazione eseguita.

C’è un argomento di carattere logico-sistematico che impe­disce tuttavia di condividere tale conclusione. L’azione di regresso, infatti, è prevista nella sede sua propria, che è quella della disciplina delle obbligazioni solidali; pare strano, in verità, che il legislatore abbia sistematicamente predisposto in tal sede, uno strumento che, se alternativo a quello della surroga­zione, sarà di fatto soppiantato da quest’ultimo, dal momento che il creditore adempiente sicuramente preferirà, per ottenere la reintegrazione in ciò che ha pagato, avvalersi dello strumento della surrogazione, che offre maggiori garanzie di soddisfaci­mento.

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