Il negozio indiretto

Il negozio indiretto ricorre quando i soggetti, per raggiungere l’effetto perseguibile attraverso un determinato negozio, seguono una via indiretta servendosi di un negozio tipico che viene adattato ad uno scopo diverso da quello che ne costituisce la causa.

Il negozio indiretto si distingue da quello simulato in quanto le parti vogliono realmente gli effetti giuridici del negozio, che sono strumentali rispetto al fine ulteriore perseguito.

Il negozio fiduciario

Il negozio per fiduciario ricorre quando un soggetto( fiduciante) trasferisce in proprietà un bene ad un altro soggetto (fiduciario) non già per realizzare uno scambio o per arricchire il patrimonio di questo progetto ma piuttosto per conseguire uno scopo diverso dall’ effetto traslativo (che dunque si atteggia come effetto puramente strumentale) con l’obbligo a carico del fiduciario di amministrare il bene e comunque di ritrasferirne la proprietà al fiduciante o un terzo indicato da costui.

Il negozio fiduciario va distinto dal negozio simulato in quanto questo trasferisce il diritto solo in apparenza mentre il negozio fiduciario trasferisce realmente il diritto al fiduciario anche se solo temporaneamente.

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