Possiamo dire che alla proposta irrevocabile va parificata quanto agli effetti l’opzione che si ha quando il vincolo della irrevocabilità della proposta non consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente (come nel caso della proposta irrevocabile = atto unilaterale) , ma da un accordo stipulato tra le parti. Inoltre, altra differenza con la proposta irrevocabile risiede nel fatto che l’opzione può essere convenuta a titolo oneroso mentre questa possibilità è esclusa nella proposta irrevocabile. Ancora, ha quando alla genesi mentre la proposta irrevocabile diviene vincolante non appena giunge a conoscenza del destinatario (come ogni altra dichiarazione unilaterale recettizia) l’accordo di opzione segue le regole generali e quindi si conclude non appena l’accettazione viene a conoscenza delle proponente.

Il contratto di opzione si distingue, ancora, dal contratto preliminare in quanto quest’ultimo vincola ambedue le parti alla conclusione del contratto definitivo. Un po’ più sottile è invece la differenza con il contratto preliminare unilaterale anche se la differenza risulta evidente perché mentre il contraente di un preliminare deve manifestare un nuovo consenso, nell’opzione per il beneficiario accetta non occorre per perfezionare il contratto un nuovo consenso della controparte.

L’opzione si distingue ancora dal patto di relazione che non contratto dal quale deriva il solo obbligo a carico del soggetto di dare la precedenza ad un altro (prelazionario) a parità di condizioni nell’eventualità che si intende stipulare contratto.

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