Per negozio indiretto si intende il negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore o addirittura diverso che non quello normale o tipico del negozio stesso.

Esempio di negozio indiretto è stato individuato nel matrimonio contratto per consentire la nazionalità del coniuge, il mandato irrevocabile a vendere al fine di attribuire il bene al mandatario (che consegue lo stesso risultato di una compravendita); ecc.

Il negozio indiretto si distingue da quello simulato: infatti, mentre nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti dell’atto; in quello indiretto le parti vogliono realmente gli effetti giuridici (che sono strumentali rispetto al fine ulteriore perseguito, compatibile con la causa di esso: infatti, la causa non sarebbe alterata dall’utilizzazione indiretta del contratto) del negozio, sebbene poi si prefiggano scopi ulteriori rispetto a quelli normali dell’atto posto in essere. Questo fine ulteriore, pur essendo anomalo, sarebbe comunque compatibile con la causa di esso.

Dal punto di vista dogmatico si discute se il negozio indiretto costituisca una categoria giuridica autonoma di negozio o meno:

Parte della dottrina identifica nel fine ulteriore un semplice motivo e ne deduce la inconfigurabilità di una categoria autonoma di negozio indiretto. Gazzoni: “Le conseguenze giuridiche sono di per sé quelle proprie dei negozi posti in essere, cosicché il raggiungimento dello scopo ulteriore si pone a livello di motivo individuale, che resta dunque estraneo al profilo causale ”

Effettivamente secondo il Bianca il negozio indiretto non presenta caratteri che ne giustificano l’inquadramento in un’autonoma categoria giuridica. L’indicazione del negozio come indiretto vale solo a sottolineare che il negozio è uno strumento per il perseguimento di un fine che va oltre quello desumibile dal tipo legale Di conseguenza solo se lo scopo ulteriore è illecito l’ordinamento interviene comminando la nullità .

Diversa dal negozio indiretto èla DONAZIONE INDIRETTA, quale atto diverso dalla donazione che porta ad un risultato di liberalità. La donazione indiretta non implica il perseguimento di un fine anomalo rispetto al negozio giuridico utilizzato, in quanto l’effetto giuridico favorevole può essere connaturato all’atto (es.: remissione del debito).

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