La condizione si avvera quando si verifica l’ipotesi dalla quale dipende l’efficacia o la risoluzione del contratto.

La condizione positiva, precisamente, si avvera quando si realizzare le interessa dedotto, viceversa non si avvera in caso di mancata realizzazione dell’evento positivo.

La condizione negativa si avvera quando l’evento negativo non si realizza o è ragionevolmente certo che non si potrà realizzare, non si avvera se l’evento si realizza.

L’evento podisti realizzato se in base ad una valutazione pratica sussiste corrispondenza tra l’evento reale e l’evento previsto. Eventuali inesattezze non sono sufficienti ad escludere tale corrispondenza salvo che esse siano talmente gravi da alterare il significato socio-economico dell’evento.

L’onere della prova dell’avveramento o del non avveramento della condizione è, secondo la regola generale, a carico della parte che assume l’avveramento o il non avveramento a presupposto della sua pretesa.

L’avveramento della condizione rende definitivamente efficace il contratto ovvero lo risolve secondo che si tratti di condizione sospensiva o risolutiva.

Le conseguenze dell’avveramento della condizione sono disciplinate all’articolo 1360 cod. civ. chiaro nello statuirne la retroattività ex tunc, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso.

L’effetto dell’avveramento o meno della condizione è, in linea di massima, automatico non necessitando di ulteriori azioni o attività ad opera delle parti.

In giurisprudenza si è affermata una fattispecie del tutto peculiare la cosiddetta Condizione unilaterale cioè la condizione posta nell’esclusivo interesse di una parte la quale ha la facoltà di rinunciare alla condizione stessa dandole comunicazione all’altra parte. Tale ricostruzione non contraddice il carattere automatico dell’effetto retroattivo ma al all’opposto è diretta ad assicurare alle parti un maggiore spazio di autonomia contrattuale; tuttavia, essendo l’effetto normale quello dell’automatica retroattività, la parte nel cui interesse è prevista la condizione e che sia interessata a rinunziare ai suoi effetti avrà l’obbligo di comunicare, entro una ragionevole lasso di tempo, la propria volontà controparte.

In caso di condizione bilaterale, ossia prevista a favore di entrambe le parti, queste potranno concordemente decidere di non avvalersi dei gli effetti relativi, considerandola quindi revocata.

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