Bisogna ora cercare di comprendere la relazione sussistente tra il cristhifidelis e l’autorità e cercare di comprendere cosa implichi la chiamata universale al dover essere escatologico – salvifico che implica unitarietà di soggetti.

Gli insegnamenti del Vaticano II pongono al centro della struttura ecclesiale la comune partecipazione di tutti i battezzati all’ufficio sacerdotale, profetico e regale del Cristo con l’evidenziazione dei TRIA MUNERA attorno ai quali si articola la realtà e la funzione della Chiesa.

· Munus docendi: verità divina cattolica che si concretizza in sentiae de fide et moribus alle quali i christifideles si devono accostare.

· Munus santificandi: attiene alla pienezza del sacramento dell’ordine, fornire ai fedeli quegli insostituibili mezzi di grazia che sono i sacramenti.

· Munus regendi: ovvero la potestas ecclesiae e cioè la potestà di governo attorno alla quale si organizza l’ordinamento.

Bisogna poi attuare la distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis, tale distinzione permette di offrire il divino sacrificio e di distribuire ai fedeli i mezzi di grazia e la funzione di governo che implica interventi operativi circa il fine ordinamentale.

Le potestas sono poste in essere con criteri di subordinazione che guardano alla normativa divina e si identificano in:

· Hierarchia iurisdictions: fondamento di diritto divino; primato di Pietro e dei successori Apostoli, collegio cardinalizio, diverse componenti: curia romana, officio parrocchiale.

· Hierarchia ordinis: ne fanno parte i 3 grandi ordinati in sacris: grado dei Vescovi, dei presbiteri e dei diaconi più gli ordini minori come l’ostiariato, il lettorato, l’esorcistato e l’accolitato.

La potestà di giurisdizione effettiva si ha quando si realizza l’habilitas degli ordinati in salus ad esercitarla in relazione alla missio canonica.

Can 131 §1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l’ufficio. §2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria. §3. A chi si asserisce delegato, incombe l’onere di provare la delega.

· Ordinaria: investitura in un ufficio ecclesiastico, annessa all’ufficio.

– Propria: esercitata dal titolare dell’ufficio

Alieno: in rappresentanza di un altro officio

Uffici principali: diritto divino o ecclesiastico.

Uffici ausiliari: costituzione ecclesiastica che partecipa alle potestas degli altri.

· Delegata: attribuzione di competenze senza l’investitura ad una persona, strettamente personale.

Can 135 §1. La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale. §2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell’autorità suprema, non può essere validamente delegata, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore. §3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza. §4. Per ciò che concerne l’esercizio della potestà esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.

· Legislativa: delegata nelle sole ipotesi normativamente previste ed è graduata.

· Esecutiva: valenza territoriale o personale, può essere delegata salvo diversa disposizione normativa.

· Giudiziali: non può essere delegata.

POTESTAS:

· Suprema

· Piena

· Immediata

· Universale

Can 331 Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

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