La legge del 1889 non affrontava la questione della natura amministrativa o giurisdizionale della IV Sezione. Alcuni autori sostennero la tesi del carattere amministrativo, rifacendosi all’indirizzo che identificava la tutela giurisdizionale con la tutela dei diritti, ma in definitiva prevalse l’indirizzo contrario. Ogni discussione in proposito, comunque, fu superata dalla l. n. 62 del 1907, la quale:

  • riconobbe formalmente il carattere giurisdizionale della IV Sezione (art. 1), introducendo la distinzione tra sezioni consultive e sezioni giurisdizionali;
  • previde il ricorso in Cassazione contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali agli effetti della l. n. 3761 del 1877 ;
  • istituì la V Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali, alla quale erano demandati i ricorsi con sindacato esteso al merito, espressamente esclusi dalla competenza della IV Sezione.

In attuazione della l. n. 62 e del relativo testo unico fu emanato il r.d. n. 642 del 1907, con il regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato , che conteneva una disciplina puntuale di molti istituti del processo amministrativo.

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