L’interesse legittimo non può essere considerato come una posizione meramente riflessa rispetto al potere dell’amministrazione. L’interesse legittimo non è neppure una posizione diffusa, di cui possano essere titolari i cittadini in quanto tali, ma è una posizione soggettiva, di cui sono titolari solo soggetti determinati. La giurisprudenza ha quindi rivendicato la capacità di individuare in quali situazioni sia configurabile la titolarità di un interesse legittimo, e per farlo ha tradizionalmente fatto riferimento a due criteri cumulativi:

  • la differenziazione: dato che l’interesse legittimo è una posizione soggettiva (non diffusa), esso presuppone in capo al titolare la sussistenza di una posizione di interesse diversa e più intensa rispetto a quella della generalità dei cittadini;
  • la qualificazione: perché si possa avere un interesse legittimo è necessario che il potere dell’amministrazione coinvolga un soggetto che, rispetto a quel potere, sia titolare di un interesse non solo differenziato, ma anche riconosciuto dall’ordinamento. La semplice differenziazioni di fatto, in sostanza, non è sufficiente per affermare l’interesse legittimo , che in quanto tale deve anche essere qualificato.
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