L’Amministrazione resistente e le altre parti intimate possono costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, depositando una memoria difensiva con le loro difese, le istante istruttorie (controricorso) e i relativi documenti (art. 46 co. 1). Se il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati, ma è stato notificato ad almeno uno di essi, il giudice amministrativo ordina l’integrazione del contraddittorio. A tal fine fissa il termine perentorio ed eventualmente le modalità per la notifica del ricorso da parte del ricorrente alle altre parti (art. 49 co. 1).

Il ricorrente non è più tenuto a depositare in giudizio il provvedimento impugnato (art. 1 della l. n. 205 del 2000). Al contrario, la legge pone tale onere a carico dell’Amministrazione, come conferma l’art. 46 co. 2. Se l’amministrazione non provvede spontaneamente al deposito, il giudice le ordina di procedere all’adempimento.

Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre ricorso incidentale entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso (art. 42). Anche tale ricorso incidentale deve essere notificato alle altre parti entro sessanta giorni e depositato nei successivi trenta giorni:

  • originariamente col ricorso incidentale il controinteressato poteva impugnare nel medesimo giudizio lo stesso provvedimento impugnato in precedenza dal ricorrente, facendo valere vizi il cui accertamento avrebbe potuto comportare, in caso di accoglimento del ricorso principale, un risultato a lui favorevole;
  • recentemente la giurisprudenza ha consentito al controinteressato di impugnare col ricorso incidentale anche un atto diverso da quello impugnato dal ricorrente principale, quando da tale atto diverso dipendano la legittimazione, l’interesse a ricorrere o comunque un vantaggio rilevante per il ricorrente principale.

La presentazione del ricorso incidentale contro atti diversi da quelli impugnati nel ricorso principale incide anche sulla disciplina della competenza territoriale. Se per l’atto impugnato col ricorso principale è competente il Tar Lazio o un altro Tar in forza di una competenza funzionale, la cognizione dell’intero giudizio è demandata a tale Tar. In ogni altro caso rimane ferma la competenza del Tar competente per il ricorso principale;

  • il codice conferma queste conclusioni con una novità di rilevante. Prima del codice il ricorso incidentale era riservato ai controinteressati, sull’argomento che l’amministrazione resistente che avesse ritenuto illegittimo l’atto impugnato dal ricorrente principale avrebbe potuto annullarlo, nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela. Attualmente, al contrario, il codice riconosce alle parti resistenti la legittimazione a proporre il ricorso incidentale, espressione questa idonea ad individuare anche l’Amministrazione resistente che abbia emanato l’atto impugnato.

La previsione del ricorso incidentale è espressione del principio della parità delle armi (art. 111 Cost.): controinteressati e amministrazione resistente devono disporre di strumenti processuali di difesa equivalenti a quelli di cui dispone il ricorrente. Tale ricorso, tuttavia, risulta condizionato al ricorso principale: se il ricorso principale viene respinto o dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale diventa improcedibile.

A differenza dei termini previsti per il ricorso, quelli stabiliti per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non vengono tradizionalmente ritenuti perentori: la costituzione può intervenire fino all’udienza di discussione del ricorso, fermi restando i termini di legge per la presentazione di documenti o di difese scritte. Le parti costituite sono sicuramente gravate dall’onere di contestare specificatamente i fatti dedotti dalle altre parti (art. 64 co. 2), ma ciò non significa che la contestazione vada effettuata nella memoria di costituzione in giudizio a pena di decadenza.

Una volta instaurato il giudizio, chi ha interesse può intervenire. L’intervento deve essere proposto con apposito atto, che deve essere notificato alle altre parti e poi depositato presso il Tar avanti al quale pende il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione (art. 50). A seguito della sent. n. 177 del 1995 della Corte costituzionale, accanto al tradizionale intervento volontario, il processo amministrativo conosce anche dell’intervento iussu iudicis, che può aversi qualora il giudice ritenga opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo (art. 28 co. 3).

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