Alla funzione di prestazione possono essere ricondotte anche le diverse modalità secondo le quali le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione della collettività le utilità che possono essere tratte da beni in proprietà pubblica.

La disciplina dell’uso dei beni pubblici, tuttavia, è connessa con il particolare regime della proprietà dei beni dei soggetti pubblici (c.d. demanio).

Diversi tipi di proprietà:

  • beni patrimoniali disponibili, che consistono nei beni che lo Stato o altri enti pubblici possiedono al pari dei soggetti privati (proprietà privata dei soggetti pubblici). I poteri e i doveri relativi ai beni, quindi, sono i medesimi di quelli che ha qualsiasi proprietario privato;
  • beni pubblici, che consistono nei beni che, appartenendo ai soggetti pubblici, sono sottoposti ad una disciplina particolare (beni di proprietà pubblica). La distinzione tra questa categoria di beni e la precedente viene sottolineata dall’art. 42 Cost., il quale dispone che la proprietà è pubblica o privata , ossia costituita dagli ordinari poteri spettanti ai privati ma anche da poteri peculiarmente pubblici.

I beni sottoposti a questo regime pubblicistico si distinguono in:

  • beni demaniali, i quali a loro volta sono scomponibili in:
    • beni che sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e che possono appartenere soltanto allo Stato (c.d. demanio necessario) (es. lido);
    • beni che possono essere oggetto di proprietà privata ma che, se appartengono ad un ente territoriale, vanno a far parte del relativo demanio (c.d. demanio accidentale) (es. strade, biblioteche);
  • beni patrimoniali indisponibili, categoria questa che può essere suddivisa in:
    • beni patrimoniali necessariamente indisponibili (es. caserme, miniere);
    • beni patrimoniali eventualmente indisponibili (es. edifici destinati a sede degli uffici pubblici).
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