Il sistema di tutela giurisdizionale, influenzato dalla giurisprudenza, dal diritto comunitario e da vari interventi normativi, ha assunto una fisionomia completamente diversa rispetto al passato. In particolare, sono stati modificati tanto l’ambito della giurisdizione ordinaria quanto quello della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:

  • con il d.lgs. n. 29 del 1993 (trasfuso nella TULPA), al giudice ordinario sono state devolute tutte le controversie relative al rapporto di lavoro, con l’esclusione di quelle concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione. L’attribuzione di questa nuova competenza, peraltro, è stata accompagnata dalla previsione che possono essere pronunciate non soltanto sentenze di condanna ma anche pronunce costitutive o estintive del rapporto di lavoro;
  • altre riforme (es. l. n. 205 del 2000, modifica del 2005 alla l. n. 241 del 1990), muovendosi in direzione inversa, hanno ampliato la competenza esclusiva del giudice amministrativo, riducendo proporzionalmente l’ambito della giurisdizione ordinaria (es. edilizia, urbanistica, dichiarazione di inizio attività, indennizzo in caso di revoca);
  • la d.lgs. n. 80 del 1998 ha riconosciuto anche al giudice amministrativo il potere di disporre il risarcimento del danno, sia nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva sia nell’ambito della sua giurisdizione generale. L’art. 35 co. 5 della legge, in particolare, ha abrogato ogni disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti ;
  • la l. n. 205 del 2000 ha ampliato i poteri cautelari del giudice amministrativo che non sono più limitati alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Relativamente a certi tipi di controversie, peraltro, sono state dettate alcune disposizioni particolari, tendenti a ridurre le esigenze cautelari affrettando la decisione del merito;
  • la l. n. 205 del 2000 ha ampliato anche i poteri istruttori del giudice amministrativo, il quale, nell’esercizio della sua giurisdizione generale, può ora disporre di consulenze tecniche e acquisire prove testimoniali.
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