Servizi pubblici

Molte delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione sono volte a fornire servizi ai cittadini, come la scuola, i trasporti, la sanità ecc. Questi servizi devono essere fomiti su tutto il territorio nazionale ed in modo continuativo, per cui la gestione di tali servizi necessita di una vera e propria organizzazione d’impresa che, spesso di matrice pubblica, nel senso che è la stessa P.A. ad interessarsi oltre del controllo e della regolamentazione, anche dell’esercizio concreto dell’attività. Altre volte, invece, come suggerisce la legislazione europea, l’Amministrazione Pubblica demanda a società private o a partecipazione pubblica lo svolgimento delle prestazioni, conservando per se stessa solo l’aspetto regolamentare e di controllo. E compito del legislatore decidere quali settori possono essere aperti all’imprenditoria privata e quali conservare in pieno l’aspetto pubblicistico. Tuttavia è auspicabile, anche a livello europeo, che alcune materie come la sicurezza, la sanità, la giustizia siano sottratte all’imprenditorialità privata e quindi alle regole del libero mercato per continuare ad essere gestite completamente dai pubblici poteri.

Diritto Pubblico e Diritto Privato

Le attività giuridiche nelle quali si esprime l’amministrazione si distinguono in attività di diritto pubblico e attività di diritto privato e, tradizionalmente, si è sempre ritenuto che le prime costituissero la regola, mentre le seconde l’eccezione, possibili dunque solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Del resto, anche nei casi in cui la P.A. utilizza strumenti privatistici, come ad esempio i contratti, comunque, tale spazio di attività, dal punto di vista della disciplina giuridica applicabile, viene in qualche modo sempre ricondotto al diritto pubblico (ciò è vero nella misura in cui la P.A., ad esempio, nell’attività di contrattazione, deve comunque seguire le procedure dell’evidenza pubblica). Tuttavia, relativamente ai rapporti tra diritto pubblico e diritto privato, sta emergendo un’opinione diversa, secondo la quale, in realtà, alla luce delle novità legislative in materia, potrebbe ritenersi che la regola sia costituita proprio dal diritto privato. In particolare, si fa riferimento alla legge n. 15/05, di riforma della 1. n. 241/90, disciplinante il procedimento amministrativo, che ha aggiunto all’art. 1 di quest’ultima il comma 1 bis, che così dispone: “nell’adozione di atti di natura non autoritativa la P.A. agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Si è detto in sostanza che, se questa opinione fosse accolta, porterebbe ad un vero e proprio ribaltamento dell’opinione tradizionale relativamente ai rapporti tra diritto pubblico e diritto privato.

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