La tutela in via amministrativa viene attuata dalla stessa amministrazione su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo (rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame).

La tutela in via amministrativa si inquadra nella c.d. autotutela, con la quale l’amministrazione, accogliendo un ricorso amministrativo, elimina l’atto amministrativo invalido a seguito di riesame effettuato nell’ambito della propria organizzazione.

Esiste tuttavia una profonda differenza fra l’autotutela che si esercita con l’annullamento di ufficio e quella che si esercita su ricorso, perché quest’ultima è vincolata dai motivi che vengono dedotti dal ricorrente e non si estende alla cognizione dei vizi che l’amministrazione potrebbe rilevare in sede di riesame.

Il ricorso amministrativo si distingue dalle semplici denunce, esposti e reclami perché, mentre tali forme di protesta non comportano l’obbligo di provvedere, l’amministrazione adita con ricorso amministrativo ha invece l’obbligo di pronunciarsi su di esso.

Il testo fondamentale in tema di ricorsi amministrativi è costituito dal d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

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