Come detto, mediante il ricorso all’idea di rapporto organico, viene configurata una responsabilità diretta dell’amministrazione, la quale, comunque, non esclude quella dell’agente (art. 28 Cost.), considerato solidalmente responsabile. Nella pratica, il danneggiato chiama in giudizio soltanto l’amministrazione pubblica, sia perché questa dà maggiori garanzie di solvibilità, sia perché il dipendente risponde soltanto per dolo o colpa grave. Secondo i principi della responsabilità solidale, poi, tale amministrazione potrebbe intentare nei confronti del dipendente un’azione di regresso.

Tale ipotesi, al contrario, viene fatta rientrare nella particolare disciplina della responsabilità per i danni causati dai dipendenti e dai funzionari alle amministrazioni pubbliche (c.d. responsabilità amministrativa):

  • sotto il profilo sostanziale, anche la responsabilità del dipendente nei confronti della pubblica amministrazione resta limitata all’ipotesi che l’autore del danno abbia agito con dolo o colpa grave;
  • sotto il profilo processuale, la giurisdizione in materia spetta ad una sezione della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla base dell’azione promossa da un ufficio della Procura della stessa Corte dei conti.
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