Requisiti di legittimazione

Per ciascuna delle comunità sociali vi è una pluralità di apparati politici, che formano un sistema fondato sul principio democratico (art. 1 Cost.), il cui rispetto è requisito necessario perché essi possano considerarsi costituzionalmente legittimati allo svolgimento delle loro funzioni. I membri degli apparati politici (c.d. politici), infatti, sono correttamente definiti rappresentanti dei cittadini (es. sono eletti) e assumono le proprie decisioni applicando, almeno di norma, il principio di maggioranza.

Gli apparati amministrativi, al contrario, sono costituiti da persone dotate dei diversi requisititi tecnici e professionali occorrenti per svolgere le attività in cui consiste l’amministrazione pubblica. Le modalità di scelta di tali persone (c.d. burocrati/ tecnici) e i principi cui attenersi nello svolgimento delle loro attività debbono quindi essere coerenti con le loro funzioni. I principi costituzionali di riferimento, di conseguenza, sono quelli di imparzialità e di buon andamento (artt. 97 e 98 Cost.).

Apparati amministrativi

Le amministrazioni pertinenti a ciascuno dei diversi pubblici poteri (es. amministrazione della Toscana) sono individuate:

  • con riferimento al fatto che siano tenute ad attuare l’indirizzo espresso dagli apparati politici di quel determinato potere pubblico (es. Giunta della Toscana);
  • con riferimento ai particolari legami organizzativi tra i due apparati di quel determinato pubblico potere (es. i dirigenti degli apparati amministrativi sono nominati dal Presidente della Toscana). Tali legami possono essere di diversa entità:
    • quando sono particolarmente stretti, gli apparati amministrativi sono chiamati “uffici” di quel determinato pubblico potere (es. uffici della Toscana), ed insieme con esso sono considerati come un’unica persona giuridica (es. ente Toscana);
    • quando non sono particolarmente stretti, gli apparati amministrativi hanno una personalità giuridica autonoma, venendo ad essere definiti “enti pubblici”.

Occorre comunque considerare anche la c.d. amministrazione indiretta: gli apparati amministrativi, infatti, possono essere tenuti ad attuare anche indirizzi provenienti da apparati politici diversi da quelli dei pubblici poteri dei quali sono uffici (es. gli uffici regionali esercitano funzioni amministrative conferite dallo Stato).

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