Presentazione del ricorso gerarchico e termine

Il ricorso può essere presentato tanto all’autorità che ha emesso il provvedimento (che ha poi l’obbligo di trasmetterlo a quella superiore), quanto all’autorità a cui il ricorso è diretto.

La presentazione del ricorso può avvenire in tre modi diversi:

a) mediante consegna diretta all’ufficio (che è tenuto a rilasciarne ricevuta);

b) mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario;

c) mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi inviati a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine, si tiene conto della data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza.

Il termine è di 30 giorni ed ha carattere perentorio e, ai fini della decorrenza, trovano applicazione le stesse regole valevoli per il ricorso giurisdizionale. Non si applica però la sospensione per le ferie estive degli avvocati, non essendo richiesta per la proposizione del ricorso gerarchico l’assistenza di un avvocato.

Contraddittorio

Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, il responsabile del procedimento invita il ricorrente a notificare il ricorso ai controinteressati e cioè a quei soggetti che dall’accoglimento del ricorso potrebbero risentire un pregiudizio.

La notifica ai controinteressati è effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorrente, qualora non possa venire a conoscenza della residenza dei controinteressati, può essere autorizzato ad adeguate forme di pubblicità (ad esempio mediante pubblicazione all’albo del provveditorato per i ricorsi scolastici).

I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della notifica perché deve essere garantito il loro diritto di difesa, e pertanto è illegittima la decisione sul ricorso gerarchico adottata prima che sia trascorso tale termine.

I controinteressati non devono inviare gli atti difensivi al ricorrente, ma a quest’ultimo è riconosciuto il diritto di accesso a tali atti, nel senso che egli potrà prenderne visione presso l’ufficio dell’autorità decidente unitamente gli agli atri documenti e agli altri atti istruttori per presentare una eventuale replica.

Silenzio-rigetto

L’autorità adita con il ricorso gerarchico ha il dovere giuridico di pronunciarsi sul ricorso e il ricorrente correlativamente vanta una pretesa tutelata a che il proprio ricorso venga deciso.

Nell’ipotesi dell’inerzia dell’amministrazione, trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia stata comunicata la decisione, la fase contenziosa amministrativa si intende esaurita e l’interessato potrà proporre direttamente ricorso giurisdizionale (o straordinario) contro il provvedimento originariamente impugnato.

Il silenzio-rigetto che si forma con decorso infruttuoso di 90 giorni non dà luogo ad una decisione tacita fittizia, ma produce effetti meramente processuali, in quanto abilita il ricorrente in via gerarchica all’immediata proposizione del ricorso giurisdizionale (o straordinario).

Inoltre, il decorso del termine di 90 giorni non priva l’autorità adita del potere di decidere il ricorso, sia pure tardivamente. Tale decisione tardiva riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e quindi la mancata impugnazione dell’atto dopo la formazione del silenzio-rigetto non preclude la facoltà di impugnazione in via giurisdizionale della decisione tardiva (anche nell’ipotesi in cui viene emessa una decisione negativa, il provvedimento da impugnare rimane sempre quello originario di base).

Decisione

Il procedimento si conclude con la decisione che viene adottata dall’autorità adita.

Non è richiesta per la decisione la forma del decreto, perché il ricorso può essere deciso anche con una semplice nota sottoscritta dall’autorità decidente.

La decisione deve essere adeguatamente motivata, purché risulti che siano stati esaminati tutti motivi di gravame e risulti anche la ratio decidendi che sta alla base della decisione.

Una volta emessa la decisione, l’organo decidente consuma il suo potere e non può successivamente né annullare, né revocare la decisione stessa.

La decisione di accoglimento del ricorso sostituisce ed assorbe il provvedimento originario impugnato; quindi è contro tale decisione che va proposto l’eventuale ricorso giurisdizionale.

Se invece il ricorso è stato tacitamente o espressamente rigettato, il provvedimento originario può essere impugnato entro il termine che decorre dalla data in cui si è formato il silenzio rigetto o dalla data di comunicazione della decisione di rigetto.

In sede di impugnativa giurisdizionale contro la decisione sul ricorso gerarchico, è preclusa la proposizione di nuovi motivi di impugnativa, che non siano stati dedotti con il ricorso gerarchico.

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