Le organizzazioni sono insiemi di persone legate tra loro da uno stesso scopo (sono organizzazioni, ad es., il Ministero dell’ interno, il cui scopo è quello di mantenere l’ ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’ INPS, la cui finalità è quella di raccogliere contributi ed erogare prestazioni sociali). Ovviamente, all’ interno di ogni organizzazione le persone sono distribuite secondo ruoli complementari tra loro (dal Ministro dell’ interno all’ ultimo dei poliziotti), devono agire in modo congruo rispetto agli scopi da raggiungere e hanno bisogno di risorse (ad es., il denaro necessario al pagamento degli stipendi).

Le strutture indicate a mo’ di esempio come organizzazioni (Ministero dell’ interno e INPS) sono, più precisamente, pubbliche amministrazioni (P.A.), vale a dire quel complesso di soggetti pubblici che svolgono un’ attività amministrativa, cioè un’ attività volta alla realizzazione di interessi pubblici, che l’ ordinamento pone come fini da realizzare (negli esempi avanzati: la sicurezza pubblica e la previdenza sociale). Tali organizzazioni, a ben vedere, presentano molti tratti in comune con altre che pubbliche amministrazioni non sono (si pensi, ad es., all’ IBM o alla FIAT): anche queste perseguono un determinato scopo, sono costituite da persone e necessitano di determinate risorse. Ora, le analogie tra questi due tipi di organizzazioni sono tali da giustificare l’ esistenza di una disciplina scientifica che le abbraccia entrambe: la scienza dell’ organizzazione, la quale prende in considerazione i rapporti tra le persone all’ interno dell’ organizzazione.

Dal punto di vista giuridico, però, l’ approccio è diverso. Infatti, le organizzazioni (cioè, le persone giuridiche) sono, innanzitutto, una specie del genere personae (una di quelle tre entità, insieme alle cose e alle azioni, attraverso le quali Gaio descrive l’ ordinamento romano). Pertanto, in quanto persona, cioè soggetto di diritto, ogni persona giuridica è al centro di un fascio di rapporti giuridici, di diritti e di doveri. È bene chiarire, però, che la nozione di persona giuridica (comune sia al diritto pubblico che a quello privato) non va confusa con quella di persona fisica: mentre, infatti, la persona fisica, cioè l’ individuo umano, ha una sua esistenza fuori dal mondo del diritto, la persona giuridica, che ovviamente non può agire senza persone fisiche, esiste solo perché c’è il diritto.

Fondamentale è, inoltre, la distinzione tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica: distinzione espressa fedelmente dal predicato (il predicato pubblico allude, infatti, ai fini che la persona giuridica deve perseguire).

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