Le norme internazionali sono divise nelle due grandi categorie delle norme consuetudinarie e delle norme convenzionali, contenute nei trattati. Nella sua formulazione originaria, però, la Costituzione, regolava in maniera distinta l’ adattamento di queste norme al diritto interno: ed infatti, mentre per le norme consuetudinarie prevedeva (e prevede tuttora) l’ adattamento automatico, in quanto coincidenti con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, co. 1 Cost.), per i trattati di natura politica, invece, stabiliva che questi dovessero essere autorizzati con legge del Parlamento. In altri termini, prima dell’ entrata in vigore del nuovo art. 117 Cost., si riteneva che le norme contenute nei trattati internazionali stipulati dall’ Italia acquistassero il rango di legge ordinaria, che ad esse dava esecuzione (c.d. ordine di esecuzione): si escludeva, cioè, che l’ adattamento automatico operasse al di fuori delle norme consuetudinarie (in tal senso era orientata la stessa Corte Costituzionale). Di conseguenza, la collocazione dei trattati sul livello della legge ordinaria comportava la possibilità che le norme in essi contenute fossero abrogate da norme di legge ordinarie successive.

Le cose sono cambiate, però, con la nuova formulazione dell’ art. 117 Cost., ai sensi del quale, infatti, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Gli effetti di questa modifica sono stati, in particolare, esaminati dalla Consulta nella sent. 348/07, in relazione ad un importante Trattato: la Convenzione europea dei diritti dell’ uomo (CEDU). I giudici costituzionali hanno precisato che le norme CEDU, pur non obbligando il giudice italiano a disapplicare le norme nazionali in contrasto con esse; e pur non avendo lo stesso rango delle norme costituzionali, obbligano, comunque, il legislatore italiano a rispettarle; da ciò ne consegue che la norma interna incompatibile con la norma della CEDU viola la Costituzione.

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