L’azione contro il silenzio-rifiuto

  • Il silenzio-rifiuto identifica un’inerzia della p.a. a fronte di un DOVERE di adempiere in maniera espressa;
    • In tale ipotesi la lesione dell’interesse legittimo non è connessa ad un provvedimento, ma alla carenza dello stesso, quindi è causata dall’inerzia della p.a., dall’inadempimento dell’obbligo di provvedere;
    • Secondo la normativa precedente, di fronte al silenzio il cittadino, trascorso inutilmente il termine di adozione del provvedimento, doveva notificare un diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali, era legittimato a ricorrere
    • Il novellato art. 21-bis della legge Tar disciplina il ricorso contro il silenzio come rito speciale ed abbreviato:
    • Il silenzio rifiuto si configura automaticamente allo scadere del termine previsto per provvedere;
      • Il ricorso non è soggetto a termini di decadenza (60 giorni) ma deve avvenire, nell’inerzia della p.a., entro 1 ANNO dalla scadenza del termine utile del procedimento omesso.
      • Il Giudice, una volta accolto il ricorso, ed indagato la fondatezza dell’istanza, ORDINA alla p.a. di provvedere (non come provvedere) in un termine perentorio (non oltre i 30 gg.), trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario ad acta.

Il silenzio-rigetto

Il silenzio-rigetto è un silenzio che ha natura effettivamente negativa sul ricorso ma ha effetti meramente processuali, cioè ha l’effetto per il ricorrente di adire un’ulteriore via, tanto amministrativa quanto giurisdizionale.

Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’amministrazione abbia risposto, il ricorso si considera respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato (e non contro il silenzio, che quindi non è atto amministrativo) è possibile il ricorso al TAR o al PdR.

La pubblica amministrazione può sempre assumere una decisione tardiva e se è di accoglimento cesserà la materia del contendere e potrà essere impugnata dai controinteressati e se è di rigetto non porrà alcun onere di impugnativa.

Passato in giudicato della sentenza rende inefficace decisione tardiva.

Il silenzio rigetto dà la possibilità di presentare prima il ricorso amministrativo e poi, nel caso in cui sia rigettato, il ricorso davanti al tribunale amministrativo entro i 60 giorni dal silenzio rigetto o al Presidente della Repubblica entro i 120 gg.

Se si è formato il silenzio rigetto, che non ha natura sostanziale, anche dopo il silenzio rigetto posso insistere affinché l’amministrazione si pronunci, diffidandola a provvedere: dato che il silenzio rigetto non sostituisce un atto amministrativo, come il silenzio diniego, è quindi ancora aperto il procedimento amministrativo azionato dal ricorso. Il privato può o agire direttamente davanti al tribunale amministrativo oppure diffidare all’emanazione di un atto.

Con il silenzio rigetto non si produce un effetto pregiudiziale: mentre il silenzio diniego riguarda un’attività amministrativa in senso proprio dell’Amministrazione, che è come se emanasse un provvedimento di diniego di un ricorso, nel caso di ricorso gerarchico, che prevede un’attività quasi-giurisdizionale, non c’è attività propriamente amministrativa.

Dal momento in cui decorre il termine per la pronuncia dell’amministrazione, 90 gg., e si sarà formato il silenzio rigetto, inizieranno a decorrere i termini per presentare il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al PdR, che avranno come oggetto non il silenzio rigetto , ma il provvedimento già impugnato con il ricorso gerarchico.

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