Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale contro i provvedimenti definitivi per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

Tale ricorso è denominato “straordinario” nel senso che esso può proporsi quando non è più esperibile il ricorso gerarchico.

La decisione sul ricorso straordinario, pur essendo emessa su proposta del ministro competente e su parere obbligatorio del Consiglio di Stato, deve considerarsi provvedimento proprio del Presidente della Repubblica, posto in essere nell’esercizio di una funzione amministrativa e quindi tale decisione è impugnabile, sia pure con alcuni limiti, innanzi alla giurisdizione amministrativa.

Caratteri distintivi rispetto al ricorso giurisdizionale

Il ricorso straordinario si presenta come rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale, presentando alcuni vantaggi soprattutto per i soggetti meno abbienti (termine più lungo, non necessità di assistenza di avvocato, costo più modesto).

Il ricorso straordinario è consentito solo per motivi di legittimità, differenziandosi dal ricorso gerarchico che è invece ammesso anche per motivi di merito.

Il ricorso straordinario non è più ammesso quando contro lo stesso provvedimento definitivo sia stato presentato ricorso giurisdizionale.

Atti impugnabili

Possono essere impugnati tutti i provvedimenti definitivi che sono suscettibili di impugnativa con il ricorso giurisdizionale innanzi ai tribunali amministrativi (atti delle autorità statali, regionali, degli enti pubblici territoriali o istituzionali).

Sono esclusi gli atti che rientrano nella competenza di altre giurisdizioni speciali (Corte dei Conti, tribunali delle acque, commissioni tributarie, collegi arbitrali).

Il ricorso straordinario non è ammesso in materia di esecuzione del giudicato, in materia elettorale, in materia di accesso ai documenti amministrativi. E’ invece ammesso contro tutti gli atti in materia di pubblico impiego e contro gli atti di diniego del riconoscimento della invalidità civile.

Definitività

Il ricorso straordinario è ammesso solo contro gli atti amministrativi definitivi.

Si distinguono tre specie di definitività:

a) soggettiva: in ragione della natura dell’organo, per il fatto che quest’ultimo si trova al vertice della scala gerarchica (presidente della Repubblica, ministro);

b) esplicita: allorché la legge espressamente qualifica definitivo l’atto, ancorché emesso da un’autorità gerarchicamente inferiore;

c) implicita: allorché la definitività può desumersi implicitamente o dalla natura dell’organo (ad esempio gli atti degli organi collegiali, i quali non sono inseriti in una scala gerarchica) o per l’attribuzione in via esclusiva di una determinata competenza, Sono da considerarsi implicitamente definitivi i provvedimenti adottati dai dirigenti generali, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge sulla dirigenza.

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