Attraverso il ricorso incidentale il controinteressato (o l’ interveniente ad opponendum) attacca il provvedimento impugnato dal ricorrente principale in una parte diversa da quella che viene investita dal ricorso principale, allo scopo di evitare o mitigare il danno che deriverebbe dall’ accoglimento di quest’ ultimo (si pensi, ad es., al caso in cui il vincitore di un concorso a pubblico impiego, che è controinteressato al ricorso del candidato soccombente, impugni le operazioni concorsuali nella parte in cui il ricorrente principale è stato ammesso al concorso: se il ricorso incidentale venisse accolto, il ricorso principale sarebbe dichiarato irricevibile per carenza di interesse, perché proposto da un soggetto che non doveva essere ammesso al concorso).

Il ricorso incidentale deve essere proposto entro 60 gg. dalla notifica del ricorso principale (a meno che a ricorrere in via incidentale non sia l’ interveniente ad opponendum: in tal caso, infatti, il termine decorre dall’ effettiva conoscenza della pendenza del ricorso principale).

La domanda riconvenzionale, invece, ha un suo specifico ambito di applicazione nei giudizi di accertamento e di condanna (e, quindi, essenzialmente, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo); al riguardo, è necessario sottolineare che, a differenza del ricorso incidentale, la domanda riconvenzionale può essere proposta anche dall’ amministrazione resistente (si pensi, ad es., all’ ipotesi in cui il concessionario di un bene pubblico chieda la condanna dell’ amministrazione marittima al rilascio di una parte del bene demaniale dato in concessione; in tal caso, l’ amministrazione può presentare una domanda di risarcimento a causa del danno cagionato dal concessionario nell’ uso indebito del bene concesso).

Il giudice competente a decidere sul ricorso incidentale e sulle domande riconvenzionali è il giudice competente sul ricorso principale, a meno che la domanda introdotta con il ricorso incidentale non sia devoluta alla competenza del Tar Lazio o qualora ricorra un’ ipotesi di competenza funzionale (si pensi, ad es., al caso in cui il ricorrente principale impugni un atto che spiega i suoi effetti in Calabria, mentre il controinteressato ricorra in via incidentale contro un regolamento governativo che spiega efficacia su tutto il territorio nazionale: in tal caso, la competenza sull’ intero giudizio spetta al Tar Lazio).

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