Conclusioni espresse mediante provvedimento unilaterale

La conclusione espressa del procedimento, come detto, può assumere varie forme. Innanzitutto può consistere in un atto unilaterale che può essere:

  • il risultato di una decisione autonoma (c.d. atto semplice), qualora l’organo competente dell’amministrazione provveda all’esame delle risultanze dell’istruttoria e alla ponderazione degli interessi coinvolti senza subire alcun condizionamento;
  • il risultato di una decisione condizionata da altri organi amministrativi (c.d. atto complesso) (es. decisione presa conformemente alla proposta di un altro organo, decisione autorizzata da un altro organo, decisione per la quale è previsto un parere vincolante di un altro organo);

La LPA dispone che quando l’amministrazione procedente deve acquisire, intese, concerti, nullaosta o assensi di altre amministrazioni e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione, della relativa richiesta (art. 14) deve essere indetta la c.d. conferenza di servizi decisoria, alla quale vengono riuniti contemporaneamente i rappresentanti di tutte le amministrazioni. Mediante tale istituto, si riducono gli atti endoprocedimentali, dal momento che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti (art. 14 ter co. 9).

Il problema centrale della conferenza di servizi sta nel rilievo da dare alle opinioni dissenzienti se non si raggiunge l’unanimità. Tale problema, tuttavia, viene risolto dalla modifica apportata con la l. n. 15 del 2005 alla LPA, secondo la quale l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede . Delle opinioni dissenzienti, quindi, se ne deve tener conto quali risultanze della conferenza (atti consultivi), ma esse non potranno impedire che si prenda una decisione conforme alle posizioni prevalenti. Qualora il dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente, alla tutela del patrimonio paesaggistico-territoriale o di quello storico-artistico oppure alla tutela della salute o della pubblica incolumità, la decisione deve essere rimessa direttamente al Consiglio dei Ministri oppure alla competente Giunta regionale.

Vi è un’altra ipotesi in cui il procedimento si conclude con un provvedimento unilaterale: la LPA, infatti, prevede che l’amministrazione procedente possa concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale (art. 11 co. 1), in modo tale che quest’ultimo si limiti a recepire una decisione raggiunta mediante accordo con coloro che altrimenti subirebbero gli effetti di una decisione unilaterale.

Tali accordi, detti integrativi o endoprocedimentali, non solo sono previsti ma sono anche favoriti con appositi incontri tra il responsabile del procedimento e gli interessati (art. 11 co. 1 bis).

Conclusioni espresse mediante accordi con i privati interessati

La conclusione del procedimento, comunque, può anche essere costituita da un atto consensuale, che può intervenire sia con un’altra pubblica amministrazione sia con i privati interessati. Attualmente si potrebbe addirittura sostenere che le pubbliche amministrazioni siano tenute a ricercare il consenso degli interessati prima di prendere decisioni unilaterali (c.d. principio di consensualità). L’ordinario provvedimento finale di un procedimento, quindi, può sempre essere sostituito da un accordo concluso dall’amministrazione con gli interessati (c.d. accordo sostitutivo). Tali atti consensuali, tuttavia, non sono soggetti all’ordinaria disciplina del diritto privato: il loro regime giuridico, infatti, deriva dalla combinazione di (art. 11):

  1. una disciplina pubblicistica;
  2. una disciplina privatistica.
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