L’art. 2 co. 1 della LPA statuisce che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere mediante l’adozione di un provvedimento espresso qualsiasi procedimento che sia tenuta a svolgere. Il provvedimento, in particolare, deve essere preso entro il termine:

  • stabilito dalla legge o determinato da regolamenti del Governo per ciascun procedimento tenendo conto della loro sostenibilità e della natura degli interessi pubblici tutelati ;
  • di trenta (o novanta) giorni dall’inizio di ufficio o dall’istanza di parte.

Tale temine può essere sospeso al massimo per altri novanta giorni per l’acquisizione di valutazioni tecniche o di informazioni o certificazioni non risultati da documenti in possesso della pubblica amministrazione.

Stando a queste disposizioni, sembrerebbe che un procedimento possa avere un solo esito possibile: l’organo competente, dopo aver esaminato i risultati del responsabile del procedimento e le osservazioni presentate dagli interventori prende autonomamente una decisione emanando un atto unilaterale nel termine stabilito.

Il procedimento, tuttavia, può concludersi anche in altri modi espressi:

  • con un provvedimento emanato unilateralmente da un organo amministrativo, ma col consenso sul contenuto della decisione di altri organi (conferenza di servizi decisoria);
  • con un accordo integrativo, ossia con un provvedimento unilaterale il cui contenuto è concordato con gli interessati;
  • con un accordo sostitutivo del provvedimento unilaterale;

Esso, peraltro, può avere una conclusione anche in assenza di un provvedimento o di un accordo (c.d. silenzio amministrativo). Viene addirittura previsto che i provvedimenti possano essere sostituiti da una dichiarazione privata, in modo tale che lo svolgimento di un procedimento amministrativo diventi soltanto eventuale

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