Cosa sono gli “interessi a protezione necessaria”? Ci sono diverse tesi, che si possono raggruppare in:

a) Tesi normativistiche o sostanzialistiche (a seconda che pongano al centro della qualificazione la norma o l’interesse sostanziale)

b) Tesi soggettivistiche o oggettivistiche (a seconda che facciano preminente riferimento al soggetto portatore o all’interesse “oggettivizzato”). Un approccio che si ponga l’obiettivo di ridurre le implicazioni opinabili fin a rendere la nozione praticabile, porta ad adottare la nozione di interesse come “relazione tra un soggetto e un bene”. Si potrà a questo punto distinguere tra l’interesse dal bisogno (il bisogno è la percezione soggettiva dell’interesse che non è passibile di nessun canone di valutazione, l’interesse è una situazione sostanziale; la relazione tra soggetto e bene è rilevante per il diritto come ad esempio interesse a contrattare. Il diritto amministrativo dà ad esso rilevanza come ad esempio nell’art 22 l. 241/1990 dove si sancisce il “diritto” di accesso ai documenti amministrativi da parte di “chiunque ne abbia interesse” per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti) e la situazione giuridica soggettiva (essa ha insita una fattispecie sostanziale e una qualificazione giuridica intrinsecamente connesse, è un interesse a cui l’ordinamento giuridico conferisce tutela configurandolo come diritto soggettivo o altra situazione protetta).

Gli interessi a protezione necessaria saranno allora quegli interessi che in un certo contesto storico, sociale, culturale, economico-politico, le collettività devono necessariamente soddisfare. Essa è una definizione di carattere sostanziale: infatti questi interessi sono il profilo sostanziale suscettibile di dar luogo a “diritti” in presenza di una qualificazione giuridica, ma possono anche non coincidere con i diritti stessi. Gli interessi a protezione necessaria potranno esser soddisfatti anche dal mercato, acquisendone la soddisfazione con liberi atti contrattuali: in caso negativo il pubblico potere ha il dovere di garantire che la soddisfazione avvenga e deve provvedervi (es. interesse all’alimentazione per chi è indigente).

Va poi detto che gli interessi possono essere individuali o di gruppi sociali

Una collettività portatrice di un interesse può esser organizzata o non organizzata a seconda che abbia o meno una struttura tale da consentire ad alcuni soggetti di esserne esponenziali verso l’esterno e di poter svolgere una funzione organizzatrice all’interno. Se non è così siamo davanti a “interessi diffusi”: essi sono per dottrina e giurisprudenza gli interessi sovra individuali a cui non fa riscontro un gruppo organizzato che possa esser considerato esponenziale degli stessi: es. l’interesse all’ambiente perchè l’ambiente “è di tutti e di nessuno in particolare”. Gli interessi diffusi diventano “interessi collettivi” quando il gruppo che ne è portatore ha un’organizzazione. (esempio: CONI o figure rappresentative come per i lavoratori e i consumatori). Gli interessi organizzati hanno forza maggiore rispetto quelli disorganizzati. Il rapporto giuridico che si instaura tra singolo e organizzazione che soddisfa l’interesse varia a seconda che ci sia o no la coincidenza: se c’è coincidenza si ha il fenomeno della rappresentanza, mentre se non c’è avremo il fenomeno della rappresentatività (mediante cui gli organi esponenziali della collettività adottano atti aventi effetti giuridici anche sui membri del gruppo non facenti parte della struttura organizzativa). I gruppi organizzati hanno diversi interessi: quelli che più interessano al diritto amministrativo sono quelli facenti capo alle collettività territoriali: i cosiddetti “interessi generali”: essi prevalgono sugli interessi individuali e su quelli dei gruppi settoriali. Tuttavia il concetto di interesse generale va inteso relativamente: non coincide con la totalità degli interessi, ma solo con il carattere non settoriale della collettività che ne è portatrice. Infine, abbiamo gli “interessi pubblici” e gli “interessi privati”: normalmente i primi sono quelli della collettività e i secondi quelli degli individui, ma non vi è sempre coincidenza (es. interesse alla vita è del singolo, ma è “pubblico” perchè il singolo non ne ha la disponibilità”)

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