Occorre sottolineare quale sia la differenza tra quanto previsto per i controlli di gestione e quanto invece stabilito per i controlli degli atti:

  • nel caso dei controlli delle gestioni (b), l’atto conclusivo è una relazione che consente ai destinatari di acquisire (o approfondire) le conoscenze relative all’attività amministrativa svolta. A prescindere dalla funzione di tali relazioni (di indirizzo o di amministrazione concreta), comunque, si può dire che i loro destinatari dovranno tenerne conto:
    • per prendere le decisioni correttive di quelle precedentemente svolte che risultino eventualmente opportune;
    • per comportarsi in modo adeguato nell’attività futura;
    • nel caso dei controlli degli atti (a), l’effetto che si origina dall’eventuale esito negativo del controllo è l’inefficacia dell’atto soggetto al controllo stesso.

In generale, si ritiene che gli atti della Corte dei conti non siano direttamente impugnabili di fronte al TAR, elemento questo che preclude la possibilità di riconoscere esistente una posizione giuridica tutelabile a fronte dell’esercizio del potere dell’organo di controllo.

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