Art. 15. Accordi tra le pubbliche amministrazioni

1° comma. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione di attività di interesse comune.

2° comma. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11 commi 2, 3e 5. Tali accordi devono essere approvati da un provvedimento amministrativo formale, dal quale derivano obblighi reciproci alle parti interessate e coinvolte nella realizzazione di complessi interventi. Tuttavia, sono legittimi anche in difetto di un atto formale sottoscritto da tutte le amministrazioni intervenute alla conferenza, qualora ciascuna di esse abbia fatto pervenire, singolarmente il proprio consenso all’autorità deputala all’approvazione dell’accordo (Cons. Stato, VI, n. 182/1996 cit.). Inoltre essi sono previsti da molteplici normative, alcune delle quali ammettono anche il coinvolgimento dei privali, e trovano esempio nella disciplina dell ‘art. 34 del T. U. enti locali, ove è previsto che, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’adozione integrata e coordinala di comuni, province e. regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera a sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L’accordo è impugnabile davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sia da parte dei terzi lesi dal contenuto del dispositivo che dai soggetti parte dell’accordo.

Recesso dall’accordo e autotutela legata

Mentre il contratto è legge per le parti e non consente loro di sciogliersi unilateralmente dal vincolo, viceversa per il provvedimento amministrativo vale il principio della cosiddetta autotutela decisoria, che indica la capacità dell’amministrazione di intervenire ex post sul provvedimento emanato e perciò su un rapporto d’acquisto costituito, per eliminarlo giuridicamente. La legge prevede infatti un recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse: questo recesso è in realtà una revoca del tutto analoga a quella del provvedimento amministrativo sostitutivo dell’accordo. Se la tua è costitutivo di un rapporto, l’esercizio del potere di revoca produce la risoluzione del rapporto stesso. Il potere di autotutela decisoria è dunque vincolato: alla causa, nonché all’obbligo di indennizzare di eventuali pregiudizi economici in danno del privato.

Le controversie in ordine all’esercizio del potere di recesso unilaterale, che è un potere amministrativo in senso proprio, sono attribuite alla giurisdizione amministrativa, così come quelle relative all’indennizzo dei pregiudizi subìti per effetto della revoca.

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