Per buona parte del secolo scorso si è ritenuto che l’amministrazione pubblica, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, potesse considerasi qualcosa di unitario, oggetto di una disciplina peculiare, il diritto amministrativo:

  • sotto il profilo soggettivo, l’espressione amministrazione pubblica era sinonimo di amministrazione statale perché quest’ultima era, se non l’unica, l’amministrazione pubblica per eccellenza. Attualmente non più così, dal momento che il pluralismo dei pubblici poteri importa anche una pluralità di apparati amministrativi. Le amministrazioni non sono più in rapporto gerarchico, ma hanno ambiti di competenze diverse ed autonome che si coordinano;
  • sotto il profilo oggettivo, le attività funzionali agli interessi pubblici non sono soltanto del tipo più disparato, ma sono soggette a discipline molto differenziate (es. diritto privato, diritto amministrativo, diritti settoriali). Considerando il regime giuridico, quindi, si riscontra un pluralismo anche delle attività amministrative (pluralismo di amministrazioni in senso oggettivo).

Stando così le cose, in sostituzione dell’espressione diritto amministrativo, risulta preferibile usare una denominazione puramente descrittiva quale diritto delle amministrazioni pubbliche

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