La materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni ha subìto la profonda influenza del diritto europeo. La considerazione dalla quale gli organi della Comunità hanno preso le mosse più di trent’ anni fa è la seguente: il Trattato vuole garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento delle imprese; tuttavia, queste libertà incontrano forti ostacoli al loro esercizio nelle normative degli Stati membri, perché questi, nel disciplinare i contratti delle pubbliche amministrazioni, dettano regole che limitano la legittimazione a contrarre alle imprese nazionali (e i cui effetti si manifestano soprattutto nel mercato degli appalti di lavori, di servizi e di forniture).

Al fine di aggirare quest’ ostacolo, pertanto, la Commissione e il Consiglio europeo hanno adottato determinate direttive volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per assicurare l’ instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Va anche detto che queste direttive, in una prima fase, hanno regolato separatamente gli appalti di lavori pubblici, gli appalti di servizi e quelli di forniture; mentre più di recente è stata emanata una direttiva unica (18/04); è bene precisare, però, che in virtù di una precedente direttiva (17/04), restano disciplinati separatamente gli appalti nei settori che in passato venivano definiti settori esclusi e che oggi sono, invece, qualificati come settori separati: gas, energia elettrica, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica.

La legge comunitaria (L. 62/05) ha, poi, delegato il Governo a recepire le due direttive (d.lgs. 163/06), raccogliendo in un unico testo sia la disciplina degli appalti di rilevanza comunitaria sia quella degli appalti sotto soglia comunitaria [vale a dire: sia le direttive che stabiliscono una soglia di valori (cioè, un importo), al di sopra della quale esse vincolano gli Stati membri, sia quelle che stabiliscono una soglia, al di sotto della quale gli stessi Stati conservano un certo margine di autonomia].

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