Sono pubbliche amministrazioni La Commissione, le agenzie europee, i ministeri, gli enti pubblici nazionali (Inps), le regioni, le province, i comuni.

La amministrazioni pubbliche si dividono i statali e non statali. Le prime sono costituite da apparati pertinenti alla persona giuridica – Stato (i ministeri). Le seconde sono costituite da apparati pertinenti ad altri enti pubblici sub statali, come comuni, province e regioni (assessorati) o sovrastatali, come l’UE (Commissione)

La specialità del diritto amministrativo è rafforzata dall’esistenza di un giudice proprio di questo ramo del diritto. L’ordinamento italiano, infatti, è caratterizzato dal principio del dualismo giurisdizionale (giudice ordinario-giudice amministrativo). È merito del giudice amministrativo lo sviluppo di istituti e di poteri c.d. derogatori riconosciuti alle pubbliche amministrazioni come figure soggettive privilegiate (ad esempio, supremazia, imperatività, esecutorietà).

Va evidenziato che oggi non è possibile enucleare una nozione unitaria e di sintesi di pubblica amministrazione. L’amministrazione consiste in partecipazione o collaborazione all’attività di governo (ad esempio, gabinetti dei ministri), di regolazione o di disciplina (ad esempio, il Ministero delle attività produttive), di erogazione di servizi o di mezzi finanziari (ad esempio, Servizio sanitario nazionale, Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps), di attività di esazione (ad esempio, Ministero dell’economia e delle finanze), di attività di impresa (ad esempio, Poste italiane) e così via. Ne deriva che, più che di pubblica amministrazione al singolare, è meglio parlare di pubbliche amministrazioni al plurale.

Le attività amministrative possono essere svolte sia da soggetti pubblici che da soggetti privati.

Non è vero che è pubblica una amministrazione che pertiene ad una persona giuridica pubblica: da un esame del diritto positivo, infatti, si evince, da una parte, che non tutte le persone giuridiche pubbliche hanno una amministrazione pubblica (ad esempio, la Banca d’Italia) e che, dall’altra, vi sono amministrazioni

pubbliche le quali pertengono a soggetti privati (ad esempio, i concessionari di servizi pubblici essenziali). Dunque, il riferimento all’appartenenza soggettiva dell’amministrazione non è sufficiente, ma occorre far riferimento anche alla natura dell’attività.

Anche la definizione secondo cui l’amministrazione consiste nella ” esecuzione di leggi ” non è da considerarsi esaustiva.

La definizione secondo cui l’amministrazione è ” cura concreta di interessi pubblici ” mette in luce un aspetto importante, quello della ” funzionalizzazione ” dell’attività amministrativa: quest’ultima, infatti, è sempre diretta ad un fine pubblico, indicato dalle norme, ed è predisposta, quindi, per la cura di un interesse, per lo più collettivo, prescelto dalle norme e per questo qualificato come pubblico.

In conclusione, le principali nozioni di pubblica amministrazione possono trarsi sia dal diritto nazionale che da quello europeo.

Una prima nozione di pubblica amministrazione è definita nel diritto europeo e in quello nazionale, con riferimento all’area alla quale si applicano le procedure di scelta dei contraenti in materia di appalti; essa include amministrazioni dello Stato, regioni, enti pubblici territoriali, loro unioni, consorzi e associazioni, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico (cioè persone giuridiche private con finalità d’interesse generale, non svolgenti attività economica, finanziati, controllati o influenzati in prevalenza dallo Stato o da altri enti pubblici); si tratta di una nozione ampia perché lo scopo delle norme che la regolano è di consentire la circolazione delle imprese in Europa e, dunque, di sottoporre il maggiore numero di soggetti pubblici o sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte, per la stipulazione di contratti di appalto di lavori, di servizi e forniture.

Una seconda nozione fornita dal diritto nazionale in materia di accesso ai documenti amministrativi: per pubblica amministrazione si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Una terza nozione si trae dal diritto europeo e, di riflesso, da quello nazionale, in relazione al fine di individuare il debito e il disavanzo pubblico: per pubblico si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l’amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti dal Sistema europeo di conti economici integrati.

Una quarta nozione si trova nel diritto nazionale per soddisfare l’esigenza di delimitare l’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni: per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.

Una quinta nozione è propria del diritto europeo: questo stabilisce che la libertà di circolazione dei lavoratori non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione, la quale, secondo la giurisprudenza comunitaria, è caratterizzata da due tratti: l’esercizio di poteri pubblici e la tutela di interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.

Le nozioni legali della pubblica amministrazione possono essere sia di fonte normativa (come nei casi delle procedure di scelta dei contraenti in materia di appalti, della individuazione del debito e del disavanzo pubblico e del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni), sia di _ fonte giurisprudenziale (come nel caso delle limitazioni alla libertà di circolazione dei lavoratori relativamente agli impieghi nella pubblica amministrazione).

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