L’indebolimento del potere regio in Germania si accentuò in misura irreversibile con la formazione delle signorie territoriali. Il tentativo compiuto da Federico I (che avrebbe voluto legare mediante il vincolo feudale) venne frustrato perché principi e vescovi, signori e città riuscirono con crescente successo ad appropriarsi di poteri di governo via via più consistenti: e così, diritti di giurisdizione, regalie quali la moneta e i pedaggi, funzioni militari passarono nelle loro mani, in parte per via di fatto in parte per il tramite di privilegi concessi dagli stessi sovrani.

In virtù di un atto sovrano noto come Privilegium minus, al duca spettava il pieno controllo della giurisdizione alta e bassa all’interno del ducato, mentre gli obblighi militari e tributari nei confronti del potere monarchico erano ridotti a poca cosa; il ducato era conferito in beneficio perpetuo ad Enrico di Babenberg e alla moglie Teodora con la facoltà, in caso di estinzione della loro discendenza maschile o femminile, di trasferirlo liberamente «a chiunque volessero».

Più tardi, alcuni testi normativi di portata generale assicurarono ai principi ecclesiastici (1220) ed ai principi laici (1231-32) ampi diritti di giurisdizione, di moneta, di fortificazione, di stabilimento, anche in contrasto con l’interesse delle città.

La signoria territoriale era amministrata dal principe, circondato da una corte che a lui faceva capo. Le cariche militari e civili erano spesso attribuite dal principe in forma di feudo. Membri della nobiltà del Land, ma anche personaggi di diversa origine costituivano il Consiglio di corte che alla fine del medioevo divenne un vero organo collegiale.

La giurisdizione era esercitata dal tribunale comitale, ma i conti erano nominati dal signore e da lui ricevevano il potere di bando. Localmente, operavano tribunali inferiori, anch’essi dipendenti dal signore.

Sino al secolo XII, tra la giustizia comitale e quella amministrata dai giudici inferiori vi era una distinzione oggettiva, perché la prima concerneva le cause civili e penali maggiori, la seconda le cause inferiori (alta e bassa giurisdizione).

In séguito, dal secolo XIII, si affermò invece un criterio di distinzione soggettivo, fondato sul ceto: la nobiltà, gli ecclesiastici e gli abitanti delle città furono sottratti alle giurisdizioni inferiori delle campagne, le quali operarono da allora soltanto nelle cause riguardanti i ceti rurali, con competenza peraltro estesa anche ai cause di sangue.

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