Nel tempo le forme e le specie di feudi si sono moltiplicate, come la tendenza all’ereditarietà dei benefici sia riuscita a prevalere, come i conflitti tra le diverse fedeltà abbiano dato spunto al sorgere della fedeltà ligia e nascerà la cavalleria con le sue forme, i riti, i privilegi e gli oneri che le sono propri.

Nello spazio le differenze furono profonde anche tra i diversi paesi, specie con alla divisibilità o indivisibilità del feudo, all’ereditarietà, obbligazioni militari, alla giustizia, al rapporto con il potere.

Viene delineata una carta della feudalità europea; in cui sono raffigurati non meno di sette diversi modelli.

La realtà istituzionale d’Europa nei secoli dal IX all’XI non si esaurisce certamente nel solo feudo.

Tra l’altro i feudatari in senso proprio rappresentano uno strato ben sottile della popolazione, forse non eccedente l’l % del totale.

Un’altra istituzione la signoria rurale, che fu la vera struttura di base dell’economia e del diritto delle campagne in questi secoli.

Un gruppo di documenti celebri dell’età carolingia, i polittici, ha trasmesso l’immagine precisa, della grande proprietà ecclesiastica nel secolo IX.

L’unità fondiaria di derivazione tardo-antica, la villa, appare suddivisa in due parti:

  • da un lato la parte gestita direttamente dal signore locale, con la sua residenza e le terre circostanti coltivate dai dipendenti, in gran parte schiavi (pars dominica, domaine);
  • dall’altro la parte costituita da fondi di diversa entità (mansi), coltivati da coloni      liberi o da servi (pars massaricia, tenure).

I coloni erano tenuti a prestare la loro opera sulla pars dominica in misura assai varia e inoltre a conferire al signore un censo per lo più in natura ovvero in danaro.

I possedimenti di un grande signore laico comprendevano di regola più domini, tra i quali egli si spostava lasciando sul luogo un mandatario di sua fiducia.

Fin dall’età merovingia, talune chiese e istituzioni monastiche ottennero il privilegio dell’immunità:  il conte e gli ufficiali regi non erano autorizzati ad entrare nelle terre dichiarate immuni, non potevano esigere su di esse imposte o multe, né esercitarvi i poteri coercitivi e giudiziario. A questi privilegi negativi si affiancò col tempo una serie di concessioni positive, culminate nell’attribuzione di poteri giurisdizionali alle chiese o ai monasteri immuni.

Lo stesso Carlo Magno aveva creato la figura dell’advocatus, come amministratore permanente di una chiesa e dei suoi possedimenti e titolare di funzioni giudiziarie all’interno del territorio cui era stata concessa l’immunità.

La formazione dei principati territoriali coincise con l’indebolimento del potere regio.

Ai livelli inferiori, i conti persero potere e talvolta scomparvero o conobbero lunghe eclissi: Al loro posto subentrò in molte funzioni, e soprattutto in quelle giudiziarie, la signoria rurale.

La crisi dei poteri pubblici è certamente legata alle condizioni drammatiche createsi con le migrazioni e le scorrerie dei secoli IX e X

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