La grande scuola del diritto naturale ebbe qualche seguace tra i giuristi operativi. Ma mentre in Inghilterra gli avvocati apprezzarono l’opera di Blackstone considerandola una promozione della loro tecnica giuridica, in Europa continentale i forensi si mantennero fedeli al principio di autorità propria della loro tradizione legale e sospettosamente discosti dal criticismo giusrazionalistico. Ciò fu una delle cause del fatto che il XVIII secolo fu l’epoca della grande crisi del diritto comune.

Tale crisi fu grande perché fu duplice: crisi di legittimità e crisi di funzionamento. I due aspetti sono strettamente collegati, ma ovviamente precede la ricognizione del funzionamento degli apparati di giustizia perché la crisi del loro funzionamento è la prima che gli spettatori percepiscono.

Nel XVIII secolo gli apparati di giustizia erano le conseguenze delle riforme del XVI secolo quando i giuristi furono arruolati dai sovrani per riformare ed accentrare l’amministrazione degli Stati in funzione antifeudale. Si istituirono allora quelle Corti Supreme o Grandi Tribunali aventi funzioni giurisdizionali ma anche amministrative e in generale di controllo della legalità statuale.

Con il trascorrere del tempo tuttavia quei giuristi che in teoria erano funzionari regi acquisirono una marcata indipendenza dal sovrano ed anzi finirono con il contrastarne continuamente l’azione. In Inghilterra i giudici di common law furono tra i protagonisti della lotta contro i tentativi assolutistici degli Stuards in nome di quei principi di libertà e di garanzia del due process of law che si facevano risalire alla Magna Carta.

In Europa continentale i giudici difesero una legalità che si incarnava solo nel rigetto della tradizione, la quale comprendeva anche i loro privilegi. Di fronte a un sistema di repressione penale che contraddiceva nel modo più atroce ai postulati diritti naturali dell’uomo risultò essenziale per il prestigio dei forensi la rottura consumatasi tra la tradizione giuridico tecnica e la cultura generale del loro tempo. I giuristi forensi si privarono delle armi della critica al diritto positivo apportante dai giusrazionalisti. Questa miscela di fattori espose i forensi a critiche micidiali.

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