I caratteri generali del regno normanno

Il Common Law inglese è il sottoprodotto di un capolavoro di organizzazione amministrativa. La conquista normanna dell’Inghilterra ha portato 2 innovazioni:

introduzione di un sistema feudale → secondo Guglielmo il Conquistatore è una scelta obbligata per ricompensare i cavalieri e per provvedere al controllo militare e al governo Civile. Regno tagliato in feudi e assegnato a 2000 cavalieri franco-normanni. Il rapporto di vassallaggio era diretto e personale tra sovrano e feudatario. Non si crearono grandi signorie e si creò un legame diretto tra valvassori e sovrano.

introduzione di un sistema di amministrazione centralizzata → il sovrano recluta i chierici che sapevano leggere e scrivere e possedevano un’infarinatura di cultura ereditata dall’impero romano cristiano. Guglielmo organizza una esazione fiscale censendo e registrando per iscritto le ricchezze del reame. Il re era assistito da un consiglio detto Curia Regis e le decisioni non potevano essere disputate. Non si aveva la distinzione dei 3 poteri esecutivo, legislativo e amministrativo ma una distinzione comincia a crearsi con i chierici perché a loro vengono affidate alcune decisioni : si ha divisione del lavoro nella Curia Regis → da una parte il Magnum Consilium e dall’altra i chierici e il Cancelliere. Entrambe le parti con competenza dalla giustizia del re che era unico competente per 1) investitura dei primi vassalli e 2) discussioni che mettevano in pericolo la pace del regno

Il sistema dei Writs

Meccanismo di attivazione della giustizia regia → per ottenere giustizia ci si rivolge all’ufficio della cancelleria e i chierici emanano un documento detto Writ (breve), con forma di una lettera missiva che poteva avere due destinatari:

sceriffo → forma più efficace. Lo sceriffo attuava un processo davanti a giudici regi e chiamava il convenuto. Si aveva maggiore neutralità ed era anche un buon affare per chierici della cancelleria che venivano remunerati → si dilata il numero dei Writ (da 50 a 1200). questo erode la giustizia baronale e quindi i baroni si ribellano e ottengono che il re si impegni a rispettare i loro diritti (Magna Charta). Successivamente le Provisions of Oxford 1258: i chierici non possono emanare nuovi Writ oltre quello già iscritti nel registro, ma viene attenuato da lo Statute of Westminster II 1285 che consente di emanarne di simili. Quanto fatto dai chierici non era infatti tollerabile perché avevano legiferato e istituito creazione di nuovo diritto soggettivo. Questa conseguenza derivava dal modus operandi dei chierici che conservando una copia dei Writ, la rendevano disponibile per altri richiedenti successivi e così creavano un precedente.

Signore locale → si richiedeva di provvedere a fare giustizia

Nella storia del Common Law si coglie il differenziarsi tra legalità e politica. La legalità concerne la materia dei diritti positivamente riconosciuti, la politica implica scelte di altra natura alla cui formazione si richiede il consenso di tutti coloro che rappresentano gli interessi politicamente rilevanti nello stato. Il problema che rimase dopo lo scontro tra baroni e re fu mandare avanti l’amministrazione → si decide che il re manteneva la sua giustizia sulla base dei Writ fino al 1258 e il resto era delle corti decentrate. Le corti applicavano un diritto consuetudinario ma tutto ciò contrastava con l’idea di legalità come ordine universale e con regole generali e astratte. Furono le corti regie a dar vita al Common Law.

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