Il legislatore tenuto presente che vi sono rapporti o situazioni sostanziali intrecciate o collegate tra di loro in cui l’intreccio o il legame non può non avere riflessi sul piano processuale consente in alcuni casi che un soggetto possa agire processualmente in nome proprio e per conto di un altro soggetto (cosiddetta Sostituzione processuale). Le ipotesi di sostituzione processuale non possono che essere eccezionali e devono risultare in modo espresso dalla legge dato che la sostituzione processuale importa una deroga alla normale correlazione tra titolarità dell’azione e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo. L’art 81 c.p.c. infatti afferma testualmente che fuori dee casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Nel codice civile si rinvengono numerose ipotesi di sostituzione processuale si pensi ad es:

1) all’art 273 c.c. che legittima il tutore a promuovere l’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale nell’interesse del minore (non si tratta di rappresentanza perché si tratta di diritti indisponibili)

2) all’art 1705 c.c. che legittima il mandante a far valere nei confronti dei terzi i diritti di credito derivanti dall’esecuzione di un mandato senza rappresentanza che il mandatario trascuri di far valere (non si tratta di rappresentanza perché i diritti sono in nome del mandatario)

3) all’art 1979 c.c. che consente ai creditori cessionari di esercitare tutti le azioni di carattere personale relative ai beni che il debitore ha ceduto dato che la cessione attribuisce ai creditori il potere di liquidarli

4) all’art 2789 che in caso di pegno consente al creditore pignoratizio di rivendicare il bene nei confronti di chi lo possiede dato che il pegno presuppone la disponibilità materiale del bene

5) all’art 2900 c.c. che è in sostanza la norma che fissa la regola generale da cui discendono tutte le disposizioni sopraddette. Si tratta della cosiddetta Azione surrogatoria che consente al creditore di esercitare tutti i diritti e le azioni di contenuto patrimoniale che spettano al proprio debitore verso terzi e che questo trascura di esercitare.

Anche nel c.p.c. si rinvengono ipotesi di sostituzione processuale si pensi ad es:

1) all’art 93 c.p.c. che consente al difensore di chiedere al giudice che nella stessa sentenza in cui condanna alle spese distragga in suo favore e in favore degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese anticipate

2) all’art 108 c.p.c. che consente al garante di assumere la causa in luogo del garantito quando le altre parti non si siano opposte all’estromissione di quest’ultimo

3) all’art 111 c.p.c. che nella successione a titolo particolare nel diritto controverso consente all’alienante di rimanere in giudizio al posto dell’acquirente

Occorre rilevare che poiché il sostituto processuale è parte nel processo per una situazione giuridica sostanziale che non gli appartiene egli non può compiere atti di disposizione che riguardino il diritto controverso. Si pone dunque il problema di distinguere tra le attività che spettano alla parte solo perché questa è parte processuale e attività che spettano alla parte perché questa è anche collegata alla situazione sostanziale dedotta in lite. Sotto il primo profilo non vi è dubbio che si indirizzano al sostituto processuale tutte le norme che presuppongono la sola posizione formale di parte. Sotto il secondo profilo va invece detto che il sostituto processuale non può ad es. rendere confessione dato che l’efficacia della confessione presuppone che il soggetto che confessi sia capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati. Più complessa è la situazione per ciò che concerne il giuramento dato che la legge richiede la capacità di disporre del diritto solo quando si deve deferire o riferire il giuramento ma non anche quando si deve prestarlo. Da quanto detto ne deriva che mentre il sostituto non può deferire o riferire il giuramento deve invece ritenersi che egli possa renderlo. Per analoghe ragioni si ritiene che il sostituto processuale non possa compiere atti processuali che comportino disposizione del diritto controverso. Sotto questo profilo alcuni ritengono che il sostituto possa rinunciare agli atti del processo solo nella fase di primo grado e non anche nelle fasi successive dato che in questo caso alla rinuncia si connette il formarsi del giudicato sulla sentenza impugnata. Si ritiene invece che il sostituto processuale sia legittimato a proporre impugnazione.

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