Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta:

  • elementi soggettivi: la colpa e il dolo.
  • elementi oggettivi: il danno, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e l’incapacità di intendere e di volere.

La colpa è qualsiasi forma di imprudenza, negligenza e imperizia che il danneggiante ha commesso nel compiere l’atto o l’attività dalla quale è derivato il danno.

La responsabilità per colpa viene riportata in senso negativo, nel senso che il danneggiante risponde per non aver improntato la propria condotta all’uso delle cure e delle cautele necessarie, quindi viene richiamato il criterio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176): l’agente è in colpa se risulta che, nelle medesime circostanze, un individuo dotato di diligenza media si sarebbe comportato diversamente, e non avrebbe creato il danno o l’avrebbe previsto e quindi prevenuto.

La colpa può essere:

  • soggettiva, se si tiene conto delle circostanze personali dell’agente.
  • oggettiva, se risulta dalla semplice violazione di una norma.
  • commissiva, se si esplica in un comportamento attivo dell’agente.
  • omissiva, se si esplica nell’assenza di atti che l’agente avrebbe potuto compiere.

Tale colpa si ha solo quando l’atto che l’agente ha omesso provocando il danno era richiesto da un’apposita norma, secondo il principio della tipizzazione dei comportamenti richiesti. Questo principio si giustifica dicendosi che il singolo deve essere libero di tenere il comportamento che crede, e quindi anche di non agire. In questo ambito l’art. 2043 si riserva una funzione sussidiaria, in quanto può essere applicato solo se sussiste una norma primaria intesa a pretendere coattivamente un’attività positiva del soggetto.

  • dell’agente.
  • della vittima. Il concorso di colpa (art. 1227) vale ad escludere o a ridurre il danno da risarcire.

Presunzione di colpa

Al fine di proteggere il danneggiato, il Codice civile prevede alcune ipotesi in cui l’onere della prova viene accollato al danneggiante, in modo tale che il primo sia solo tenuto a contestare la prova del secondo (inversione dell’onere della prova). Si tratta di colpa presunta in capo al danneggiante o al soggetto che avrebbe dovuto badare al suo comportamento al fine di evitare che provocasse danni a terzi.

Le ipotesi previste sono le seguenti:

  • danno cagionato dall’incapace (art. 2047): in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  • responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte (art. 2048): il padre, la madre, il tutore o l’affiliante sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla loro tutela, che abitano con essi (co. 1). Anche gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, ma solo per il periodo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza (co. 2).

Tali persone sono liberate dalla loro responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (co. 3).

  • circolazione di veicoli (art. 2054): il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (co. 1). In solido con il conducente rispondono il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà (co. 3).

Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito (co. 2). Se invece il danno è cagionato da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione non vi è presunzione di colpa, ma vera e propria responsabilità senza colpa a carico sia dei soggetti indicati (co. 3) che del fabbricante (co. 4).

La prescrizione del danno si consuma in due anni, un termine più breve rispetto a quello ordinario dell’azione risarcitoria extracontrattuale.

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