I genitori hanno la rappresentanza legale del minore in tutti gli atti civile e ne amministrano i beni (art. 320). Essi, tuttavia, non possono in nessun modo rendersi acquirenti dei beni del minore, pena l’annullabilità dell’atto (art. 323).

I genitori, a meno che non abbiano ottenuto previamente l’autorizzazione del giudice tutelare e vi sia una necessità o utilità evidente del figlio, non possono:

  • alienare.
  • ipotecare.
  • dare in pegno.
  • accettare o rinunziare ad eredità o legati.
  • accettare donazioni.
  • procedere allo scioglimento di comunioni.
  • contrarre mutui.
  • contrarre locazioni ultranovennali.
  • compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  • promuovere, transigere e compromettere in arbitri giudizi relativi a tali beni.

In caso di conflitti patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, oppure tra di essi e i genitori il giudice tutelare provvede a nominare ai figli un curatore speciale. Tale curatore può essere chiesto anche nel caso in cui i genitori non vogliano compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione (art. 321). La violazione di tali disposizioni comporta l’annullabilità dell’atto su istanza dei genitori, del figlio e dei suoi aventi causa o eredi (art. 322).

Oltre ad amministrare i beni e genitori hanno l’usufrutto (legale) dei beni del figlio, i cui frutti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 324).

Sono esclusi dall’usufrutto:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro.
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione.
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà non ne abbiano l’usufrutto.
  • i beni pervenuti al figlio per eredità o legato e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.

Se il patrimonio del minore è male amministrato il giudice può dare direttive ai genitori o, nominando un curatore, rimuoverli dall’usufrutto (art. 334).

Tutela del minore

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà, si apre la tutela e al minore viene nominato un tutore (art. 343). Il giudice sceglie il tutore sulla basa della designazione del genitore che per ultimo ha esercito la potestà, oppure, nel caso in cui questa manchi, sceglie tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi o affini del minore.

Il tutore, il cui ufficio è gratuito, provvede a redigere l’inventario dei beni del minore, amministra e impiega i beni con l’autorizzazione del giudice tutelare e rende il conto finale. Nel farlo deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e rispondere dei danni (art. 382).

Nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi con il tutore, il giudice nomina un protutore, che presenta le sue stesse caratteristiche.

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