La posizione del soggetto che non ha compiuto la maggiore età è genericamente indicata come quella del soggetto legalmente incapace. Il minore è considerato dal sistema come il soggetto non idoneo ad esercitare i diritti e doveri di cui è titolare. La posizione del minore è definita dall’art. 316, secondo il quale il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all’emancipazione. I problemi di capacità del minore vengono risolti con l’attribuzione ai genitori del potere di rappresentanza. Gli atti posti in essere dal minore, sono annullabili, tuttavia, l’art. 1426 contrariamente a quanto affermato dall’art. precedente, dichiara valido il contratto stipulato dal minore che con raggiri ha occultato la sua minore età dimostrando di aver raggiunto una sorta di emancipazione di fatto. Minore emancipato è il minore che ha contratto matrimonio.

L’emancipazione consente al minore di compire da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. L’emancipato può essere autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 397): in questo caso egli acquista la piena capacità di agire. La capacità di agire può essere soppressa o limitata. Interdizione e inabilitazione sono gli istituti con cui il giudice accerta e stabilisce la limitazione totale o parziale della capacità di agire del soggetto. L’interdizione determina una situazione di incapacità legale, al pari di quella del minore. Al riguardo, il codice opera una sorta di equiparazione tra l’incapacità del soggetto derivante dall’età e l’incapacità derivante invece dallo stato di salute mentale. Quando l’inidoneità e determinata da infermità di mente, l’interdizione è intesa come misura di protezione.

L’interdizione legale discende invece come effetto di una condanna penale. Essa costituisce una pena aggiuntiva a carico della persona.

L’inabilitazione produce invece una diminuzione della capacità di agire del soggetto ed ha presupposti di fatto handicap fisici non superati da un’educazione specifica; oppure condizioni di incapacità permanente come l’alcolismo. La condizione giuridica dell’inabilitato è assimilabile a quella del minore emancipato: può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

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