A difese della proprietà, oltre alle quattro azioni tipiche, si possono utilizzare altri rimedi che variano in base ai casi:

  • atti emulativi (art. 833): contro il proprietario che compie un atto emulativo può essere promossa sia l’azione inibitoria sia quella risarcitoria.
  • escavazione del suolo (art. 840): se l’escavazione del suolo reca danno al vicino e il proprietario versa in colpa, il vicino ha diritto ad essere risarcito, anche se i lavori sono stati effettuati dall’appaltatore.
  • accesso al fondo (art. 843): il proprietario può chiedere a chi si sia introdotto nel fondo il risarcimento del danno o, in alternativa, il ripristino della situazione precedente. Può anche esercitare l’azione possessoria di reintegrazione.

Se il danno viene arrecato da chi aveva diritto d’accesso, essendo in presenza di un atto lecito dannoso, si può chiedere solo l’indennizzo.

  • immissioni (art. 844): contro le immissioni intollerabili si può chiedere sia l’azione negatoria (art. 949) sia quella risarcitoria.

Se le immissioni sono lecite perché giustificate da esigenze produttive, si ha danno illecito con diritto ad indennità da parte del proprietario danneggiato.

  • violazione di norme di edilizia: in tale ipotesi il proprietario danneggiato ha a disposizione l’azione di risarcimento e quella di ripristino, ma mentre il danno deve essere provato, il diritto al ripristino sorge per il solo fatto della violazione. Non è ammissibile la reintegrazione per equivalente invece che in forma specifica in quanto quella tecnica risarcitoria non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale.
  • distanza nelle costruzioni (art. 873): contro la violazione delle distanze tra costruzioni, parallelamente all’azione risarcitoria, può essere promossa l’azione di riduzione in pristino.
  • comunione forzosa del muro di confine (art. 874): l’indennità dovuta al proprietario del cui muro il vicino ha chiesto la comunione non ha natura risarcitoria ma è assimilabile all’indennità.
  • costruzione in aderenza (art. 877): se il vicino costruisce sul confine in aderenza ma non rispetta la distanza, il proprietario può chiedere la rimozione dell’appoggio.
  • recisione delle radici (art. 896): se il proprietario non si avvale del diritto di recidere le radici che provengono dal fondo del vicino, non può chiedere il risarcimento del danno.
  • luci e vedute (art. 900): l’apertura di luci e vedute da parte del vicino comporta a favore del proprietario l’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione.

In sintesi le altre azioni che possono essere esperite in tutela della proprietà sono:

  • azione di accertamento della proprietà.
  • azione inibitoria.
  • azione risarcitoria.
  • azione di ripristino.
  • azione di rimozione dell’appoggio.

Rapporto tra azioni petitorie e azioni possessorie

Poiché le azioni possessorie hanno diversa causa petendi e diverso petitum, i provvedimenti adottati con l’accoglimento della possessoria non pregiudicano la questione relativa alla proprietà. Nel corso del giudizio possessorio, infatti, non si possono proporre domande petitorie.

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