La soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. Ai poteri riconosciuti dal diritto privato si dà il nome di diritti potestativi.

Diverso tanto dal dovere quanto dalla soggezione è l’onere: comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato.

Nel diritto soggettivo, il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Può accadere, però, che il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui (potestà).

Le potestà sono poteri propri del soggetto, anche se spettatigli nell’interesse altrui; non vanno confuse con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato; o vi è abilitato per provvedimento della pubblica autorità e in tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio.

Il fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto umano: è il caso in cui la Costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. La categoria do distingue fra fatti o atti leciti e fatti o atti illeciti; si distingue fra comportamenti discrezionali e dovuti, a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato.

Gli atti giuridici sono una sottocategoria dei fatti giuridici e si possono definire come atti destinati a produrre effetti giuridici. Sono di due specie:

  • Dichiarazioni di volontà: si distinguono per lo specifico ruolo che in essi si svolge la volontà dell’uomo: l’effetto giuridico si ricollega alla volontà degli effetti; è il caso del contratto che è l’atto risultante dall’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
  • Dichiarazioni di scienza: il linguaggio legislativo indica con il nome di atti anche le dichiarazioni di scienza. Con esse il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L’effetto è di provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi di rapporti.

I negozi giuridici sono atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento