I contratti sono sempre bilaterali o plurilaterali, come pluralità dei soggetti che pongono in essere la volontà, ma in relazione agli effetti esplicati, invece, essi possono essere:

  1. unilaterali, nel caso di tutti i contratti in cui gli effetti si applichino solamente ad una parte;
  2. a prestazioni corrispettive (o Sinallagmatici), nel caso in cui dal contratto nascono obbligazioni tra le due parti interessate.

Il Sinallagma è il legame che, reciprocamente in un contratto, unisce la prestazione, a carico di una parte, con la controprestazione, a vantaggio di un’altra parte.

Sono contratti sinallagmatici, o a prestazioni corrispettive, quei contratti in cui sorgono obblighi e diritti in entrambe le parti reciprocamente ed in maniera indipendente.

Ad esempio, in un contratto di compravendita, un soggetto cede il bene venduto ed un altro soggetto, come controprestazione, paga il compenso e riceve il bene in questione.

Il sinallagma può essere di due specie diverse:

  1. Sinallagma funzionale quando una prestazione non viene adempiuta da una parte, conseguentemente anche la controprestazione non ha motivo più di essere rispettata;
  2. Sinallagma genetico quando una prestazione è impossibile o invalida sin dall’inizio, per mancanza o vizio degli elementi essenziali, conseguentemente tutto l’intero contratto viene meno.

Altri esempi di contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici sono le locazioni, le assicurazioni, le permute, i contratti di trasporto, ecc.

Le altre categorie di contratti non sinallagmatici sono, per esclusione, con prestazioni unilaterali di una sola parte, così come, ad esempio, i contratti di donazione, di fideiussione, di mandato, di deposito gratuito, di comodato, di mutuo, ecc.

La differenza tra le due forme contrattuali (corrispettive e unilaterali) sono, principalmente, per le conseguenze che vi sono connesse.

Ove manchi il rapporto di reciproca dipendenza delle obbligazioni (sinallagma) non si ha una nera e propria corrispettività anche se nascono obbligazioni a carico di entrambe le parti interessate.

La distinzione tra contratti corrispettivi e unilaterali non coincide con quella tra onerosi e gratuiti.

Tutti i contratti corrispettivi sono onerosi, ma non si può dire lo stesso del caso inverso, infatti i contratti onerosi possono anche essere dei contratti unilaterali (Es. mutuo, mandato, deposito, ecc.).

La differenza tra le due specie di contratti ha notevole importanza ai fini delle procedure di risoluzione da seguire.

 

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