Tra gli atti dichiarativi assumono particolare rilievo quelli che vengono denominati negozi giuridici. Sono atti posti in essere allo scopo di costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica soggettiva. La dichiarazione negoziale si caratterizza rispetto alle dichiarazioni non negoziali per il fatto che l’autore del negozio non solo può disporre di una propria situazione giuridica, ma può anche regolarne le modalità di efficacia o di esecuzione con regole negoziali che modificano o integrano le norme di legge. Il negozio giuridico che implica la disposizione di un diritto è qualificabile atto di disposizione; quello che regola autonomamente gli effetti dispositivi, viene definito atto di auto regolamento di interessi privati. Disposizione e autoregolamentazione costituiscono espressione dell’autonomia negoziale, che a sua volta rientra nell’autonomia privata. Alla luce di ciò possiamo dire che alla determinazione degli effetti giuridici concorre, insieme alla norme che disciplinano gli effetti dei negozi giuridici è ipotizzabile la distinzione tra norme derogabili e norme inderogabili. La distinzione tra atto giuridico e negozio giuridico dipende prima di tutto dal fatto che il primo produce solo gli effetti previsti dalla legge, il secondo produce effetti previsti anche dall’autorità negoziale. Il negozio che costituisce espressione di quel potere di autoregolamentare i propri interessi passa da atto di rilevanza meramente sociale, ad atto giuridico rilevante. A proposito del contratto, prototipo di negozio giuridico, esso ha forza di legge fra le parti nel senso che il suo contenuto normativo diventa vincolante come se fosse norma di legge. Nel nostro codice il negozio è addirittura lessicalmente ignorato, i giuristi invece utilizzano normalmente la nozione di negozio ed hanno addirittura elaborato una teoria generale del negozio giuridico. Da un punto di vista strutturale, l’unico elemento comune a tutti i negozi sembrerebbe la dichiarazione di volontà. Senonché tale elemento è comune anche agli atti dichiarativi non negoziali. Ne consegue che una teoria generale del negozio giuridico, potrebbe giustificarsi in riferimento alla sua funzione, consistente in un autoregolamento di privati interessi. Sotto il profilo funzionale del negozio si comprende lo specifico valore delle norme imperative, soprattutto se si consideri che il negozio contrario a norme imperative è nullo. Sotto lo stesso profilo si inquadra il problema di legittimità dei negozi atipici, negozi che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, in quanto tali negozi, devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La funzione negoziale si atteggia in modo particolare rispetto ai negozi a causa di morte. Il negozio a causa di morte ha un contenuto normativo sostitutivo delle norme di legge relative alla successione legittima. Il potere di autoregolamentazione che si esercita mediante il negozio mortis causa trova un limite nella tutela dei diritti dei legittimari, cioè delle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione.

Sempre in riferimento all’aspetto funzionale, si distinguono i negozi a titolo oneroso dai negozi a titolo gratuito (esempio del primo tipo il contratto di compravendita, esempio del secondo, la donazione). Negozio indiretto viene definito quell’atto che è diretto a produrre effetti ulteriori rispetto a quelli che la legge vi ricollega. Quando il negozio si presta a produrre effetti ulteriori vietati dalla legge è nullo perché in frode alla legge, come avviene nel caso di donazione indiretta a favore di chi per legge non può ricevere in donazione. Anche il negozio fiduciario è una sorta di negozio indiretto, nel senso che gli effetti del negozio posto in essere sono più ampi del necessario.

Più negozi possono essere tra loro collegati per raggiungere un risultato economico più ampio o più complesso. In tal caso si ha il cosiddett collegamento negoziale, per cui la mancata realizzazione degli effetti di uno dei negozi collegati, può eventualmente determinare l’inefficacia degli altri. In relazione ad uno degli aspetti strutturali, i negozi si distinguono in unilaterali, bilaterali o plurilaterali. Esempio del primo è il testamento, del secondo è il contratto, del terzo è l’atto costitutivo di un’associazione. La parte non sempre si identifica con una sola persona. La parte dunque è la persona o l’insieme di persone cui fa capo un diritto o un interesse. Sempre in base alla struttura del negozio si configura il negozio di attuazione cioè quel negozio che prescinde dalla dichiarazione di volontà, in quanto lo scopo dell’atto è implicito nel comportamento. I negozi si distinguono poi in solenni e non solenni a seconda che per la loro validità strutturale sia necessario che la dichiarazione o l’accordo risultino oppure no da atto scritto. Sono negozi solenni il testamento e le convenzioni matrimoniali. Un’altra distinzione è quella fra negozi causali e astratti, i primi sono quelli che costituiscono il fondamento esclusivo degli effetti del negozio, i secondi quelli i cui effetti hanno ragion d’essere in una diversa fonte. Esempio di negozio astratto è la promessa di pagamento, che perde efficacia quando il promittente provi l’inesistenza del rapporto fondamentale.

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