I fatti giuridici e la loro classificazione

Si dice fatto giuridico, qualsiasi fatto storico rilevante per il diritto.

Essi si distinguono tra atti giuridici e fatti giuridici in senso stretto.

Gli atti giuridici sono i fatti umani che vengono valutati in base alla volontà di colui che agisce.

Tutti gli altri fatti non compiuti dall’uomo sono fatti giuridici in senso stretto.

All’interno degli atti giuridici si distinguono gli atti leciti e gli atti illeciti a seconda che lo scopo e gli effetti si verifichino in conformità o in contrasto con la volontà di colui che agisce.

Gli atti illeciti costituiscono la violazione di diritti soggettivi.

Si ha poi la distinzione tra negozi giuridici e atti giuridici in senso stretto.

Nel negozio giuridico è fondamentale lo scopo pratico perseguito dalle parti, senza il quale il negozio non produce effetti.

Nell’atto giuridico in senso stretto, gli effetti si producono in base alla dichiarazione, senza considerare lo scopo pratico.

I soggetti del negozio giuridico

Gli elementi del negozio giuridico si distinguono in essenziali e accidentali. Gli elementi essenziali sono quegli elementi senza i quali un negozio non esisterebbe; gli elementi accidentali sono quelli aggiunti dalle parti come la condizione ed il temine.

Oltre a questi vi sono i “naturalia negotii”, cioè effetti che si producono senza che siano necessariamente considerati.

Per il negozio giuridico è necessaria la presenza di uno o più soggetti dette parti.

I soggetti del negozio devono essere capaci di agire. I negozi giuridici possono essere unilaterali, bilaterali o plurilaterali, a seconda che ci siano una, due o più parti. Esempio di negozio unilaterale è il testamento.

Il negozio bilaterale (o plurilaterale) è l’accordo tra due o più parti per creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

La manifestazione di volontà e la sua forma

La struttura del negozio giuridico consiste nella manifestazione di volontà delle parti.

Una dichiarazione si definisce espressa, quando la causa, viene manifestata mediante l’impiego di una struttura discorsiva, verbale o scritta. Tutte le altre vengono dette tacite, in quanto la volontà del soggetto si ricava dal comportamento tenuto.

La dichiarazione deve essere emessa volontariamente. Nei negozi unilaterali è sufficiente che l’unica parte emetta dichiarazione e mantenga un comportamento concludente. Nel negozio bilaterale, è necessario che esistano e s’incontrino le manifestazioni di volontà di entrambe le parti.

La forma del negozio è il modo in cui la dichiarazione negoziale si presentano esteriormente.

Possiamo avere negozi a forma libera o a forma vincolata. A forma vincolata, l’ordinamento fissa le modalità con le quali porre in essere il negozio. A forma libera, l’ordinamento lascia alle parti la scelta della forma.

Il contenuto e la causa del negozio

La manifestazione di volontà ha per oggetto l’assetto di interessi voluto dalle parti.

Il contenuto del negozio deve essere possibile, determinato e lecito.

La causa consta nello scopo perseguito dalle parti con il negozio.

Essa è elemento essenziale rappresenta la funzione socio-economica del negozio.

Non bisogna però confondere la causa con i motivi in quanto la prima è essenziale mentre i secondi sono irrilevanti.

La nozione di causa viene poi utilizzata per distinguere i negozi causali dai negozi astratti. Nei negozi causali l’ordinamento produce effetti considerando la funzione socio-economica. Nei negozi astratti, invece, gli effetti giuridici si producono senza considerare tale funzione.

L’interpretazione del negozio giuridico

L’interpretazione della dichiarazione si basa sui fatti rilevanti che condizionano la volontà del dichiarante.

Alle origini venivano utilizzate forme solenni per il negozio, dette “certa verba”, ed era rilevante solo il significato oggettivo. Infatti nelle XII Tavole, si pone l’accento solo sui verba e non sulla volontà; e ciò valeva sia per i negozi “inter vivos” che per quelli “mortis causa”. Successivamente i negozi si svincolarono dal formalismo dell’antico ius civile e si giunse alla conclusione che nei negozi causali “inter vivos”, il significato delle dichiarazioni si basava sulla comune intenzione delle parti (id quod actum est).

Successivamente anche nei negozi “mortis causa” divenne decisivo il significato attribuito dal testatore alla propria dichiarazione, anche se detto significato fosse diverso dal valore oggettivo dei verba adoperati.

Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico

In ordine ai vizi del negozio abbiamo la nullità e l’annullabilità. Nella prima l’atto non produce effetti; nella seconda l’atto produce provvisoriamente effetti, fin quando chi abbia interesse non si attivi per farli rimuovere.

I negozi invalidi sono quei negozi affetti da vizi di forma e si dividono in negozi nulli e annullabili.

Per il ius civile l’unica alternativa è quella tra negozio valido, che produce definitivamente i suoi effetti, e negozio nullo, che non li produce.

Diversa sul piano del ius honorarium dove il pretore può l’invalidare un negozio efficace secondo il ius civile; cio fa si che anche nel diritto romano si abbia il negozio annullabile.

I vizi dell’elemento soggettivo. Incapacità ed errore

L’assenza o la riduzione della capacità di agire produce per il ius civile, la nullità del negozio nel caso degli impuberes, delle donne, dei furiosi e dei prodigi. Per i minores XXV annis si ha invece un’invalidità pretoria di negozi civilmente validi.

Nel negozio giuridico si intende per errore qualsiasi falsa rappresentazione della realtà.

L’errore sul contenuto del negozio può riguardare l’oggetto del negozio stesso. Nel diritto romano l’errore sulla causa è l’errore sul tipo di negozio che le parti vogliono porre in essere.

L’errore-vizio riguarda uno fra i qualsiasi motivi che hanno determinato la parte a concludere il negozio.

Il dolo negoziale

Si parla di dolo negoziale quando la falsa rappresentazione della realtà è essere provocata volutamente dalla controparte.

Nel diritto romano, la parte di cui fosse stato con l’inganno carpito il consenso, trova protezione nel ius honorarium, mediante l’exceptio doli e l’actio de dolo. L’actio de dolo era un’azione pretoria e veniva concessa solo dopo un’istruttoria del pretore volta a stabilire se l’interesse in questione fosse o meno degno di tutela.

Nell’exceptio doli generalis il comportamento doloso consisteva in una omissione in mala fede.

La LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM impone al convenuto di obbligarsi sulla base della buona fede e la parte ingannata può la rimozione degli effetti del negozio.

La violenza

Abbiamo due tipi di violenza: la violenza assoluta e quella relativa.

Nella violenza assoluta è esclusa la volontarietà a concludere un negozio; mentre la violenza relativa incide sulla formazione della volontà.

La violenza relativa è irrilevante nell’esperienza romana.

La violenza assoluta consiste nel fatto che un soggetto ha un comportamento negoziale non imputabile alla sua volontà poiché esso deriva dall’azione fisica di un’altra persona.

Nella violenza relativa era rilevante soltanto nel ius honorarium e si ha quando il soggetto è posto nell’alternativa di compiere un negozio o di subire un danno ingiusto.

I requisiti della violenza sono che la minaccia deve essere attuale e portata seriamente. Essa deve consistere in un danno serio alla persona della parte o dei suoi familiari o ai suoi beni.

Illiceità del negozio

Il negozio può essere invalido perché illecito e cioè violi un divieto legislativo o una norma inderogabile, oppure vada contro l’etica e il buon costume.

La condizione

La condizione collega l’efficacia del negozio stesso all’avverarsi di un evento futuro ed incerto.

Abbiamo vari tipi di condizione.

Le condizioni affermative dove si prende in considerazione il verificarsi; quelle negative dove se ne prende in considerazione il mancato verificarsi.

La condizione sospensiva fa iniziare gli effetti del negozio al verificarsi di un fatto futuro ed incerto.

La condizione risolutiva fa cessare gli effetti del negozio al verificarsi del fatto futuro ed incerto.

Le condizioni casuali sono quelle il cui avveramento dipende esclusivamente dal caso.

Le condizioni potestative sono quelle dove l’avveramento dipende dalla volontà di una delle parti.

Le condizioni miste sono quelle dove l’ avvenimento dipende sia dalla volontà delle parti sia dal caso.

Abbiamo in oltre la distinzione tra condizioni possibili ed impossibili, lecite ed illecite. E’ impossibile una condizione, se il fatto non poteva, al momento del negozio, verificarsi; è possibile nel caso contrario. La condizione è valutata come illecita dal punto di vista funzionale, in quanto serve a rendere palese un motivo illecito.

Avveratasi la condizione, vi è il problema di determinare il momento in cui inizino gli effetti del negozio. A tale proposito distinguiamo l’ efficacia retroattiva da quella irretroattiva: nella prima gli effetti si considerano venuti in essere al momento della conclusione del negozio; nella seconda al momento in cui si è avverata la condizione.

Il termine

Il termine è la clausola che fissa un limite temporale agli effetti del negozio. Possiamo avere un termine iniziale (sospensivo) e un termine finale (risolutivo).

In tutti i negozi, in genere è sempre apponibile il termine iniziale, mentre quello finale trova soprattutto applicazione nei rapporti di durata, dove esso è ammissibile anche nel caso di actus legitimi come l’in iure cessio dell’usufructus.

 

La rappresentanza

La figura della rappresentanza si ha quando un soggetto non può o non vuole compiere personalmente un negozio.

Si intende per rappresentanza quella figura in cui un soggetto (rappresentante) agisce per conto ed eventualmente in nome di un’altra persona (rappresentato).

Distinguiamo la rappresentanza necessaria dalla rappresentanza volontaria. La prima si ha quando il rappresentato sia incapace di agire, mentre la seconda si ha quando il rappresentato capace di agire non reputi opportuno compiere personalmente atti che lo riguardano.

Abbiamo poi la rappresentanza diretta, in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato e gli effetti del negozio si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. E’ rappresentanza indiretta invece, quando il rappresentante agisce per conto del rappresentante senza che ci sia però la spendita del nome, con la conseguenza che gli effetti del negozio ricadono nella sfera giuridica del rappresentante.

Diversa è ancora la figura del “nuncius”, che è una specie di <<lettera parlante>>, in quanto si limita a trasmettere la volontà della parte, senza autonomia decisionale e senza prender parte alla forma del negozio.

Nella rappresentanza si ha una scissione della figura della parte negoziale: si ha infatti la parte in senso formale, il rappresentante, e la parte in senso sostanziale, il rappresentato.

 

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