La più importante categoria di atti giuridici leciti e volontari è costituita dai NEGOZI GIURIDICI che consiste in un’espressione di volontà di due o più soggetti circa la costituzione, l’estinzione o la modifica di una situazione giuridica meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (Es. tipico negozio giuridico patrimoniale è il contratto secondo l’art. 1321 cod. civ.).

Il negozio giuridico è il mezzo con cui si attua la maggiore autonomia dei soggetti privati.

Abbiamo visto, appunto, che nella vita pratica molti diritti vengono gestiti secondo vari istituti (Es. testamento mortis causa, donazione, matrimonio, contratti, ecc.) e solo tramite i negozi giuridici possono essere messi in attuazione e concretarsi.

I principali effetti del negozio giuridico sono previsti dall’ordinamento, altri, invece, sono indiretti e spesso frutto della legge.

Il contratto (art. 1321 Cod. civ.) è un negozio giuridico per eccellenza e prototipo.

I negozi giuridici si distinguono, in relazione alla struttura soggettiva, in:

unilaterale se è perfezionato dalla dichiarazione di una sola parte (Es. il testamento, ecc.);

bilaterale se le parti sono due (Es. il contratto, ecc.) o plurilaterale se sono più di due (Es. società, ecc.).

in relazione alla funzione:

inter vivos quando il negozio giuridico è fattibile da due soggetti in vita (Es. contratto, ecc.),

mortis causa quando il negozio giuridico presuppone la morte del proprio autore (Es. unico è il testamento).

Distinguiamo ancora:

negozi solenni se la legge prevede, pena la nullità del negozio giuridico, una forma predeterminata;

negozi non solenni negozio giuridico quando la legge non prevede alcuna forma, fino al punto che in alcuni casi si possono anche avere dei negozi giuridici non scritti.

e ancora:

negozi gratuiti il negozio giuridico avviene senza alcuna corrispondenza (Es. donazione, ecc.);

negozi onerosi quando, invece, il negozio giuridico prevede un corrispettivo (Es. compravendita, ecc.).

ed in fine:

negozi di amministrazione con questo tipo di negozio giuridico non si incide sulla sostanza del patrimonio limitandosi a trarne i frutti;

negozi di disposizione con questo tipo di negozio giuridico si amministra anche il patrimonio incidendo sugli elementi giuridici ed economici dello stesso (Es. vendite, donazioni, ecc.).

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