È il mancato adempimento di una prestazione da parte di chi vi è tenuto; il debitore è tenuto a eseguire la prestazione dovuta, e a eseguirla esattamente, cioè nel modo, tempo e luogo stabiliti; in caso negativo è inadempiente, e deve risarcire al creditore il danno cagionatogli dall’inadempimento cc 1218.
- Inadempimento assoluto. Si parla di inadempimento assoluto, quando l’adempimento non può più avvenire perché la prestazione dovuta è diventata impossibile per causa imputabile al debitore, oppure perché è decorso il termine fissato per l’adempimento e il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione. Alla prestazione originariamente dovuta si sostituisce il risarcimento del danno causato dall’inadempimento.
- Inadempimento relativo. Diverso è il caso della mora, o inadempimento relativo, che si verifica quando, pur essendo il debitore inadempiente, la prestazione può ancora essere eseguita: in questo caso il debitore continua a essere tenuto alla prestazione originariamente dovuta, ma a essa si aggiunge l’obbligo di risarcire il danno provocato dal ritardo.
- Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Il debitore può liberarsi dalla responsabilità conseguente all’inadempimento, e dall’obbligazione stessa, soltanto provando che l’inadempienza è dovuta all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile. La norma posta dal legislatore risulta in un favore per il creditore, al quale è sufficiente, per pretendere dal debitore il risarcimento del danno per inadempimento, dimostrare che la prestazione dovuta non è stata eseguita, o non è stata eseguita esattamente.
- Impossibilità oggettiva per cause imputabili al debitore. Quando l’inadempimento deriva da impossibilità oggettiva per cause imputabili al debitore, questi risponde per colpa; il debitore risponde invece per dolo quando il suo inadempimento è volontario, e risponde senza colpa nell’ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia quando l’inadempimento deriva da impossibilità soggettiva o da impossibilità oggettiva, ma derivante da cause ignote. È nullo cc 1229 qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, intendendosi come colpa grave la grave negligenza del debitore. Se l’inadempimento è dovuto anche a fatto colposo del creditore, il risarcimento è diminuito proporzionalmente alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze derivatene.
- Responsabilità contrattuale. In materia di inadempimento sul debitore grava la responsabilità contrattuale che lo obbliga al risarcimento del danno; se non ha agito con dolo, risponde unicamente del danno che era possibile prevedere nel tempo in cui è sorta l’obbligazione: il legislatore tutela in questo modo il patrimonio del debitore, evitando che esso risulti esposto a conseguenze più gravi di quelle prevedibili al momento di assunzione dell’obbligazione. Perché il danno sia risarcibile cc 1223, deve sussistere un rapporto fra l’inadempimento del debitore e l’evento dannoso, visto come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Determinata la consistenza del danno, occorre procedere alla liquidazione, ossia alla sua conversione in denaro. Spetta al creditore provare l’ammontare preciso del danno; se egli tuttavia non è in grado di provarlo esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa cc 1226.