Le obbligazioni alternative

Solitamente il debitore di libera con l’esecuzione di una sola prestazione (obbligazione semplice), oppure di più prestazioni, obbligazioni complesse, oppure con l’esecuzione di una sola delle più prestazioni dedotte in obbligazione alternativa. Ad es. ogni auto viene fornita in diversi colori e, solitamente, nel contratto preliminare di acquisto, l’acquirente nel prenotarla si obbliga ad acquistare un auto indifferentemente da colore. A quel punto il venditore è debitore alternativamente obbligato in quanto, a sua scelta si libererà fornendo un auto di qualsiasi colore. In questo caso il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in obbligazione. Di regola la scelta spetta al debitore ma può essere anche attribuita al creditore. Con l’esercizio della facoltà di scelta l’obbligazione diventa semplice per effetto della concentrazione ad una sola delle prestazioni. Se prima della scelta una delle prestazioni è o è divenuta impossibile, viene conseguentemente meno la facoltà di scelta ed è dovuta l’altra prestazione che diviene così semplice. Se l’impossibilità si verifica dopo la concentrazione, la prestazione diviene impossibile e l’obbligazione si estingue per impossibilità della prestazione. Diverso è il caso in cui l’impossibilità della prestazione dipenda da colpa del creditore o del debitore. Nel primo caso il debitore viene liberato dall’obbligazione, a meno che il creditore, colpevole di aver fatto divenire impossibile l’altra prestazione, non preferisca esigere la prestazione ancora possibile e risarcire il danno. Nel secondo caso, l’obbligo diviene semplice, e sarà dunque l’obbligato a prestare l’altra delle prestazioni dedotte in obbligazione. Può verificarsi che entrambe le prestazioni divengano impossibili, in tal caso si deve sempre distinguere: se la scelta spettava al debitore questi è naturalmente liberato, se invece una prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, il debitore sarà obbligato a pagare al creditore l’equivalente della prestazione che per ultima è divenuta impossibile. Se la scelta spettava al creditore, e l’impossibilità dipende dal debitore, il creditore potrà domandare il pagamento dell’equivalente dell’una o dell’altra prestazione. Diverso è il caso dell’obbligazione con facoltà alternativa, in cui l’obbligazione è semplice e la prestazione è unica ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa. Un caso è quello del debitore obbligato a pagare una somma di denaro in una moneta straniera, al quale la legge consente di liberarsi pagando in euro. L’obbligazione con facoltà alternativa è un’obbligazione semplice e l’impossibilità sopravvenuta dall’unica prestazione dedotta comporta l’estinzione dell’obbligazione.

Le obbligazioni divisibili e indivisibili

A secondo della natura delle prestazioni o della volontà delle parti, l’obbligazione può essere divisibile o indivisibile. La cosa oggetto della prestazione è indivisibile quando può non essere suscettibile di divisione se non perdendo totalmente o in parte il proprio valore.

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