L’obbligazione è il vincolo giuridico patrimoniale in forza del quale una persona (creditore) ha diritto di pretendere da un’altra (debitore) l’adempimento di una determinata prestazione: tale diritto si definisce diritto di credito.

Il termine indica anche la posizione passiva del rapporto obbligatorio che è comunemente definito come debito.

Riguardo alle obbligazioni in generale il codice detta alcune disposizioni preliminari. La prima individua le cosiddette fonti delle obbligazioni, stabilendo cc 1173 che possono derivare da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto idonei a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.

La seconda stabilisce cc 1174 che la prestazione oggetto dell’obbligazione dev’essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore; in altre parole, la prestazione del debitore deve necessariamente essere quantificabile in termini economici e non può riguardare rapporti che esulano da tale campo, come i rapporti di cortesia o di amicizia, mentre l’interesse del creditore può anche non essere economico, come nel caso di assistere a uno spettacolo cinematografico per un interesse culturale o di svago. La terza impone cc 1175 al debitore e al creditore l’obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza. Le obbligazioni si distinguono, a seconda del tipo di prestazione cui è tenuto il debitore, in obbligazioni di dare, di fare o di non fare. Gran parte delle obbligazioni sono obbligazioni perfette, che attribuiscono al creditore il diritto di agire in giudizio in caso di inadempimento.Le obbligazioni non assistite da azione giudiziaria sono definite imperfette: tra queste,le obbligazioni naturali.

Obbligazioni naturali

cc 2034 Sono obbligazioni imperfette, in quanto a esse l’ordinamento riconosce soltanto alcuni degli effetti propri delle obbligazioni civili; in particolare non si attribuisce al creditore azione giudiziaria per ottenere l’adempimento coattivo, per cui in caso di inadempimento il debitore non è soggetto a esecuzione forzata, ma è esclusa la ripetizione (cioè la possibilità di ottenere la restituzione) di quanto è stato spontaneamente pagato. I casi di obbligazioni naturali possono essere espressamente indicati dalla legge o essere individuati dal giudice, quando riscontra un adempimento spontaneo di un obbligo morale o sociale. Esempi del primo tipo sono:

  • l’adempimento spontaneo di un debito di gioco o di una scommessa;
  • il pagamento spontaneo di un debito già scaduto e prescritto.

Esempio del secondo tipo è la prestazione di alimenti a favore di parenti legittimi che non abbiano titolo giuridico per pretenderli.

Obbligazioni alternative

cc 1285 L’obbligazione è alternativa quando ha per oggetto due o più prestazioni previste alternativamente, di modo che il debitore è liberato con l’esecuzione di una sola di esse. Classico esempio è quello di un abbonamento teatrale che dà diritto ad assistere alla rappresentazione di un certo numero di spettacoli, scelti dall’abbonato nell’ambito di quelli in programma. La facoltà di scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o a un terzo. Il debitore non può però costringere il creditore a ricevere parte di una e parte dell’altra prestazione, per cui, effettuata la scelta, deve eseguire totalmente una delle prestazioni.

Obbligazioni generiche e specifiche

Le obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione di dare o consegnare si dividono in obbligazioni generiche e obbligazioni specifiche. Le obbligazioni generiche cc 1178 hanno per oggetto una prestazione non specificatamente individuata. L’oggetto della prestazione non deve però essere troppo indefinito; ad es., non avrebbe rilevanza giuridica l’assunzione di un impegno a consegnare un animale o a fornire una certa quantità di frutta, senza ulteriori indicazioni. Il codice stabilisce che quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media, cioè che, anche se non ottime, non siano scadenti.

La genericità dell’obbligazione è concepibile soltanto in una prima fase del rapporto obbligatorio, in quanto al momento dell’esecuzione la prestazione dev’essere necessariamente determinata; le parti possono liberamente scegliere che l’individuazione della prestazione avvenga in un momento anteriore all’esecuzione. Le obbligazioni specifiche sono, invece, quelle in cui l’oggetto della prestazione è ben determinato (ad es., l’obbligo a trasferire la proprietà di un quadro, di cui sia indicato l’autore e il titolo). In questi casi il debitore deve dare esattamente la cosa di cui si tratta, anche se di qualità scadente, e solo con la consegna di essa è liberato.

Obbligazioni di mezzi e di risultato

Le obbligazioni di fare possono dare luogo ad obbligazioni di mezzi oppure di risultato. Le obbligazioni di mezzi, dette anche di diligenza, consistono nell’impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d’opera. L’aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall’uso della diligenza da parte del debitore. Le obbligazioni di risultato consistono nel conseguimento di un determinato risultato, quali le prestazioni dell’appaltatore e del vettore.

Obbligazioni parziarie

Nel caso di pluralità dei soggetti (debitori o creditori) si definisce l’obbligazione come parziaria quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione (parziarietà attiva), o quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte, in modo che il creditore per ottenere l’intero dovrà agire nei confronti di tutti i debitori (parziarietà passiva). L’obbligazione parziaria presenta necessariamente la caratteristica della divisibilità.

Obbligazioni solidali

L’obbligazione è solidale, o ‘in solido’, cc 1292 quando, in presenza di più debitori di un unico creditore, i debitori sono solidalmente obbligati per la medesima prestazione, così che il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri, e quando, in presenza di più creditori di un medesimo debitore, ogni creditore può pretendere l’intera prestazione, e l’adempimento da lui conseguito libera il debitore anche nei confronti degli altri creditori; nel primo caso si parla di solidarietà passiva, nel secondo caso di solidarietà attiva.

  1. Rapporto tra concreditori e condebitori. Per quanto concerne il rapporto interno intercorrente tra i concreditori o i condebitori cc 1298, si assiste a una divisione dell’obbligazione in solido tra i diversi debitori o i diversi creditori, a meno che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di qualcuno di essi. Il condebitore che ha pagato ha azione di regresso (rivalsa) nei confronti degli altri, così che deve rivolgersi a ciascuno dei restanti condebitori per ottenere il rimborso della sua parte; il concreditore che ha riscosso deve corrispondere ai restanti concreditori la parte della prestazione di loro spettanza. Salvo diversa pattuizione, le parti di ciascuno dei condebitori o di ciascuno dei concreditori si presumono uguali. La prestazione avente per oggetto una obbligazione indivisibile è necessariamente solidale.
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